golfsuper2000

Membro Ordinario
Proprietario Casa
Ciao a tutti mi dite come agire. Muro di confine danneggiato da albero piantato nella abitazione del vicino che stava spaccando tutto il mmuretto allora in.accordo lo abbiamo estirpato poi abbiamo ripristinato pure il muro come condominio e già pagato.Controparte si rifiuta di darci la sua parte. Amministratore non fa Niente dicd che si doveva agire prima. Posso fare qualcosa?
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Che accordi erano stati presi? Comunque l'amministratore dovrebbe almeno mandargli una richiesta per il contributo alle spese sostenute con raccomandata A.R., minacciando il ricorso al giudice in caso di inottemperanza. Poi la decisione spetterà all'assemblea se adire le vie legali o lasciare perdere. Ovviamente dipende dall'entità della spesa sostenuta. A pensarci bene, da come hai esposto i fatti sembrerebbe che le colpe siano da addebitare totalmente al vicino.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Gianco se le spese devono essere addebitate al vicino, il condominio non avrebbe dovuto intervenire, ma solo controllare o far controllare il lavoro fatto per il ripristino e non pagare
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
La revoca giudiziale dell'amministratore
Come accennato, la revoca dell'amministratore, oltre che dall'assemblea, può essere disposta anche dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condominio.
A tal fine è però necessario che si siano verificate una delle seguenti cause, contemplate dall'articolo 1129, comma 11, del codice civile:
- l'amministratore non abbia informato il condominio circa le citazioni o i provvedimenti dell'autorità amministrativa notificatigli e che riguardino questioni che esorbitano dalle sue attribuzioni (art. 1131 c.c.);
- l'amministratore non abbia reso il conto della sua gestione;
- l'amministratore abbia commesso gravi irregolarità.
L'amministratore revocato dall'autorità giudiziaria non può essere nuovamente nominato dall'assemblea (art. 1129, comma 13, c.c.).
Le gravi irregolarità
I confini della nozione di gravi irregolarità sono lasciati volutamente indefiniti dal legislatore, il quale tuttavia provvede comunque a stilare un elenco non esaustivo di azioni od omissioni che possono essere ricondotti a tale concetto.
In particolare, il comma 12 dell'articolo 1129 del codice civile considera espressamente gravi irregolarità:
1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto corrente bancario o postale intestato al condominio;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio;

7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 1130, n. 6), 7) e 9) (tenuta dei registri di anagrafe condominiale, registro dei verbali delle assemblee, registro di nomina e revoca dell'amministratore e registro di contabilità);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma dell'articolo 1129 (informazioni scritte da fornire in caso di accettazione della nomina).
Ai sensi dell'articolo 69 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, costituisce poi grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell'amministratore di condominio (e la sua condanna al risarcimento danni) la non ottemperanza all'obbligo di dare senza indugio notizia all'assemblea dei condomini dell'eventuale azione giudiziale intentata avverso il condominio per la revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio.
 

domenico10

Membro Ordinario
Professionista
scusate ma a far danno è stato un albero esterno al condomio oppure da albero piantumanto da un condomino. in ogni caso se il danno deriva da albero e sue radici ecc ecc. si parla solo di risrcimento da parte del soggetto che ha causato il danno e basta. ci mancherebbe altro che tizio fa danno e la riparazione è posta a carico di terzi. troppo comodo non vi pare?
 

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