Mi pare che perdete di vista la logica di fondo.
Nei contratti liberi, l'adeguamento istat può essere del 100%: di per sè non ha quindi molto senso distinguere tra variazione relativa o variazione assoluta: se l'aggiornamenti si applicasse regolarmente ogni anno il risultato dei due metodi non differirebbe di una virgola. Si porrebbe invece il problema indicato da mari56: ma cambierebbe la tesi: è corretto aggiornare il canone a partire dalla data iniziale, se per un certo periodi si è adottata la CS e quindi congelati gli adeguamenti? questa domanda prevale sulla differenza tra i due metodi.
Altro discorso invece per i i contratti concordati e commerciali standard: qui la legge stabilisce che si possono adeguare solo applicando il 75% della variazione istat. E' qui che in passato si è dibattuto sul metodo di calcolo: usando la variazione relativa si aveva un effetto distorsivo (meglio una progressiva attenuazione della variazione, che portava ad un risultato inferiore allo spirito della legge che si limitava al 75%.. In sostanza i vecchi adeguamenti subivano negli anni successivi un "deprezzamento del 75%*75%*ecc,
Al che l'ente preposto (non so se Agenzia delle Entrate o la magistratura) stabilì che la modalità corretta di calcolo è quella della variazione assoluta: ovviamente per i contratti liberi questa precisazione ha un impatto teoricamente nullo
Nei contratti liberi, l'adeguamento istat può essere del 100%: di per sè non ha quindi molto senso distinguere tra variazione relativa o variazione assoluta: se l'aggiornamenti si applicasse regolarmente ogni anno il risultato dei due metodi non differirebbe di una virgola. Si porrebbe invece il problema indicato da mari56: ma cambierebbe la tesi: è corretto aggiornare il canone a partire dalla data iniziale, se per un certo periodi si è adottata la CS e quindi congelati gli adeguamenti? questa domanda prevale sulla differenza tra i due metodi.
Altro discorso invece per i i contratti concordati e commerciali standard: qui la legge stabilisce che si possono adeguare solo applicando il 75% della variazione istat. E' qui che in passato si è dibattuto sul metodo di calcolo: usando la variazione relativa si aveva un effetto distorsivo (meglio una progressiva attenuazione della variazione, che portava ad un risultato inferiore allo spirito della legge che si limitava al 75%.. In sostanza i vecchi adeguamenti subivano negli anni successivi un "deprezzamento del 75%*75%*ecc,
Al che l'ente preposto (non so se Agenzia delle Entrate o la magistratura) stabilì che la modalità corretta di calcolo è quella della variazione assoluta: ovviamente per i contratti liberi questa precisazione ha un impatto teoricamente nullo