é sempre opportuno rispondere "a modo".
La cartella esattoriale, in generale, puo' essere notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale se vi sono apposite convenzioni con i Comuni, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.
Normalmente la notifica avviene presso il domicilio fiscale del cittadino/debitore con la relata di notifica, che serebbe la dichiarazione di attestazione di data, ora e luogo di consegna dell'atto nelle mani del destinatario o di soggetti terzi autorizzati e identificati.
Se viene inviata attraverso la posta la relata di notifica deve essere scritta prima dell'invio e completata dalla ricevuta di ritorno sottoscritta e datata (in caso di incertezza fa fede il timbro apposto sull'avviso dall'ufficio postale che lo restituisce). La ricevuta di ritorno costituisce in questo caso prova dell'avvenuta notifica.
La relata di notifica e' un atto pubblico ed è opponibile o contestabile solo con una querela penale.
Se il destinatario rifiuta di ricevere l'atto l'ufficiale annota tale rifiuto sulla relata e la notifica si da' comunque per avvenuta.
Se il destinatario ha cambiato indirizzo, tale cambiamento ha effetto decorsi 30 giorni dalla variazione anagrafica regolarmente fatta in Comune. Quindi le notifiche fatte in questo arco di tempo al vecchio indirizzo sono valide.
In caso di mancata variazione anagrafica la notifica al vecchio indirizzo e' sempre valida, ovviamente.
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