Vedo che sei di Trieste ...ma pare che vivi sulla luna....
... Non comprendi cosa possa succedere....il caso piu' tipico è quello di un appartamento
di proprietà al 100% della moglie e/o marito e che però appaia il marito e/o moglie quale proprietaria.
Ve ne sono altri di caso...che potrai benissimo immaginare.Ciò può danneggiare il condominio sia nel
caso di morosità sia nel caso di delibere assembleari.
E cosa c'entra in tutto questo l'amministratore? La causa, se ci sarà per stabilire la vera proprietà, sarà tra il marito e la moglie, l'amministratore non potrà essere parte in causa, forse sarà chiesto a lui come persona a conoscenza dei fatti, e lui dichiarerà quello che sa, ma non avrà nessuna conseguenza ne lui ne il condominio, infatti per la convocazione ed in caso di morosità l'amministratore avrà tutto il diritto di chiedere alla Conservatoria la copia del rogito e agire conto il vero proprietario (è stato più volte detto in questo topic ed è inutile riprendere lo stesso argomento), ma finchè non vi sono contestazioni, ed i pagamenti regolari, tutto fila liscio e non c'è nessun danno per il condominio;
Affinchè uno dei comproprietari "pro indiviso" di un piano o di una porzione di piano possa ritenersi ritualmente convocato a partecipare all'assemblea del condominio, nonchè validamente rappresentato nella medesima, con riguardo ad affari di ordinaria amministrazione, dall'altro comproprietario della stessa unita' immobiliare, non si richiedono particolari formalità, essendo sufficiente che risulti provato, anche per presunzioni, che il primo dei predetti comproprietari abbia ricevuto effettiva notizia della convocazione dell'assemblea, ed abbia conferito, sia pure verbalmente, il potere di rappresentanza. (Cass. N° 8116 del 27 luglio 1999)
come vedi è sufficiente per la rappresentanza per l'unità immobiliare è sufficiente la dichiarazione a voce (verbale), inoltre
... e esigenze di celerità, praticità e funzionalità, addotte a giustificazione dell'applicazione dell'istituto dell'apparenza del diritto, valgono per l'ipotesi non contenziosa del rapporto, quando, cioè, l'apparente condomino non solleva alcuna contestazione" (così Cass. SS.UU. n. 5035 del 2002).
quindi per l'amministratore è sufficiente avvisare chi si è presentato come condomino e rappresentante del bene
Sul condomino apparente puoi leggere questo;
Nel vigente ordinamento condominiale non ha rilievo giuridico la figura del condomino apparente, ossia del soggetto che senza essere un condomino dell'edificio si sia sempre comportato come tale ingenerando nell'amministratore del condominio la convinzione che fosse lui il titolare della porzione dell'immobile e fosse quindi legittimato passivo rispetto alla pretesa di pagamento di spese attinenti a quella porzione.
Di qui ne deriva che nel procedimento per decreto ingiuntivo introdotto dall'amministratore condominiale per il recupero delle quote di spesa di pertinenza di ciascuna unità immobiliare, la legittimazione passiva spetta soltanto al reale proprietario dell'immobile, e non anche a colui che possa sembrare tale secondo il principio cosiddetto dell'apparenza, mancando, nei rapporti tra l'ente di gestione e i singoli condomini, le condizioni per l'operatività di tale principio, coessenziale alla tutela dei terzi in buona fede.
La legittimazione passiva all'azione dell'amministratore per il recupero delle somme dovute al condominio non spetta al soggetto che è apparso quale titolare dell'unità immobiliare, anche nell'ipotesi in cui ciò sia avvenuto sulla base di circostanze oggettive e univoche quali la partecipazione alle assemblee e la dichiarazione costante di essere proprietario. (Maurizio de Tilla) Condomino apparente - Il Sole 24 ORE
Spero che tu ne prenda atto.
p.s. Trieste non stà sulla luna
e non siamo verdi come gli ufo