Ti smentisco subito;Cari condobip e Barbero, è ovvio che l'usucapione riguarda un condomino e non il Condominio.
Ma se per tutelare un ipotetico diritto di usucapione di un estraneo al Condominio, debba essere messa a repentaglio la certezza della titolarità dei convocati all'assemblea, con la conseguente possibilità di impugnazione delle risultanze delle delibere, si ha certo un danno per il Condominio, ed è questo il danno che non è accettabile, anche se è altrettato ipotetico e poco probabile dell'esercizio di un diritto di usucapione; che ribadisco è, un eventuale diritto di un terzo estraneo al Condominio, che quindi in nessun caso può prevalere sulle prerogative dei condomini e del Condominio stesso. Vi saluto.
La Cassazione civile a Sezioni Unite, con sentenza 4806 del 7 marzo 2005, è intervenuta a comporre il contrasto insorto in seno alla seconda sezione in materia di nullità ed annullabilità delle deliberazioni condominiali.
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In secondo luogo le Sezioni Unite hanno affermato che la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale comporta non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale che, se non viene impugnata nel termine di trenta giorni (con decorrenza dal momento della comunicazione per i condomini assenti e da quello dell'approvazione per i condomini dissenzienti) previsti dall'art. 1137 c.c., è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. (Cassazione civile Sentenza, Sez. SS.UU., 07/03/2005, n. 4806)
Ossia quando il vero condomino, direi ex perchè sarà stato spogliato della sua proprietà dal Giudice riconoscendo l'usucapione a chi l'ha richiesto, non avrà più nessuna titolarità di adire per far annullare alcunchè!!
Ovvero sarebbe bene che si svegli prima che siano trascorsi 20 anni, dato che (almeno si spera) che un condomino si interessi della sua proprietà ogni tanto, e chieda all'amministratore l'esito delle delibere (i verbali) e quando dovrebbe versare al condominio.