altrimenti l'acquirente potrà chiedere l'annullamento della compravendita e dovremo pagare il doppio più le spese
L'avvocato si sarà mal espresso...
non si tratta di
annullamento dell'atto ma dell'
azione revocatoria ex art.2901 CC, che impedisce all'atto di produrre effetti contro il creditore (l'atto è pienamente valido); l'annullamento sarebbe operante invece ove s'intendesse far valere la
simulazione ma non ne vedo le condizioni di operabilità.
L'avvocato a cui ci siamo rivolti ci ha spiegato che portando avanti la cosa avremmo vinto ma che visto le cose come vanno in Italia ci conveniva pagare il debito al fine di liberare la compravendita
Questa proprio non la capisco...
Il Terzo in buona fede risulta tutelato in tutto e per tutto, data la sua buona fede (acquisto a prezzo di mercato e tramite agenzia immobiliare) salvo che non sia stato così sciocco da trascrivere dopo la trascrizione della domanda di revocatoria (non è di certo il vostro caso).
Si consideri poi che si tratta di un
bene comune e la dimostrazione della
volontà di frode da parte del debitore (che non è unico proprietario ma pro quota e nulla può disporre in assenza di assenso degli altri comunisti) è non facile; in più si consideri che la revocatoria potrà aver luogo
limitatamente alla quota parte spettante al debitore come ricordato da Cassazione n.1804/2000:
"L'art. 2901 c.c., comma 1°, nello stabilire che il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni (nel concorso dei requisiti previsti), non prescrive che tali atti debbano essere soltanto quelli aventi ad oggetto un bene appartenente in proprietà esclusiva al debitore. Anche un bene in comunione, dunque appartenente a più soggetti pro quota, qualora formi oggetto di un atto di disposizione (qual'è il conferimento in una società di capitali, costituente atto traslativo in favore della società medesima) può dar luogo all'esperimento di un'azione revocatoria. E se soltanto alcuni degli (ex) comproprietari erano debitori, è evidente che questa potrà essere esperita soltanto per la quota parte già spettante ai condebitori, mancando qualsiasi titolo per estendere l'inefficacia dell'atto dispositivo (in caso di accoglimento della revocatoria) anche nei confronti degli altri soggetti, che non erano debitori dell'istante"
Io sinceramente non mi presterei alle mire del creditore e andrei in giudizio; a lui dimostrare che vi siano tutte le condizioni previste dalla legge... e sono assai molte!
Art.2091 CC:
1. Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l' atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l' atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
2. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia, anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso, quando sono contestuali al credito garantito.
3. Non è soggetto a revoca l' adempimento di un debito scaduto.
4. L' inefficacia dell' atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di revocazione.
Quindi come detto da Dimaraz: o il creditore accetta con le buone la quota parte offertagli, oppure si va a giudizio.