vittorievic

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Dal sito ANACI

"........L'indirizzo della giurisprudenza, quasi unanimemente, è Andato nel senso di ritenere che il disposto per la nomina o la revoca valga anche per le ipotesi di conferma dell'amministratore nel mandato a suo tempo ricevuto, poichè trattasi pur sempre di nomina anche nei casi di mera conferma.

Altra dottrina, prescindendo dal dato testuale dell'assenza di ipotesi diverse dalla nomina o dalla revoca, ha ritenuto che la conferma dell'amministratore da parte dell'assemblea sia una fattispecie diversa da quella della nomina.

Mentre la nomina riguarderebbe solo il nuovo amministratore in sostituzione del precedente, richiedendo quindi una maggioranza qualificata per aversi una decisione ponderata e largamente condivisa fra i condòmini, la conferma consisterebbe solo nella mera ripetizione di una volontà fiduciaria già a suo tempo espressa.

E dunque, non essendo prevista dalla legge una maggioranza specifica, la conferma sarebbe validamente adottata con la maggioranza di cui al comma 3 dell'art.1136 cod.civ. (un terzo dei condòmini e un terzo dei millesimi).

Quest'ultimo indirizzo dottrinario, non accolto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, è stato invece condiviso da alcune recenti pronunce di merito, in particolare dal Tribunale di Roma, con sentenza n.10701/2009 e dal Tribunale di Bologna con sentenza 17-9-2009.


Non si può fare a meno di osservare tuttavia che tale orientamento è assai recente, non ancora recepito dalla giurisprudenza di Cassazione, e le due pronunce, da considerare con prudente apprezzamento, non costituiscono certamente un indirizzo diffuso o consolidato.


Ufficio legale Anaci Roma
Avv. Carlo Patti"
 

vittorievic

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Da Altalex.com
il Tribunale di Torino con sentenza 1° aprile 2014 n. 2396, ha, avuto modo di precisare, ricordando precedenti sul tema (cfr. Cass. civile, Sezioni Unite, 7 marzo 2005, n. 4806) che devono essere qualificate, invece, annullabili quelle delibere che abbiano vizi relativi alla regolare costituzione dell’assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta da legge o regolamento condominiale, quelle che siano......
Qui non si sta discutendo di "conferma".
Ok. Quindi il Sig. Piero deve andare in Banca con la copia della delibera di nomina dove c'é scritto che la decisione è stata presa con maggioranza non conforme al c.c., le copie delle ricevute di ritorno attestanti che sono passati più di 30 gg dall'invio del verbale assembleare agli assenti e dichiarare di non aver ricevuto alcuna notifica di annullamento delle delibera da parte dei contrari/astenuti durante l'assemblea, per aver il benestare di operare sul c/c del condominio?
 
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Dimaraz

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Ok. Quindi il Sig. Piero deve andare in Banca con la copia della delibera di nomina dove c'é scritto che la decisione è stata presa con maggioranza non conforme al c.c., le copie delle ricevute di ritorno attestanti che sono passati più di 30 gg dall'invio del verbale assembleare agli assenti e dichiarare di non aver ricevuto alcuna notifica di annullamento delle delibera da parte dei contrari/astenuti durante l'assemblea, per aver il benestare di operare sul c/c del condominio?
potresti suggerire, la frase corretta da verbalizzare, prendendo esempio dall'ultima assemblea?

Se ne era discusso anche poco tempo fa...la Banca ha travalicato i propri limiti/poteri non potendo contestare un Verbale di assemblea firmato dal Presidente (che si assume le responsabilità del caso).
Ovviamente supponendo che siate andati subito in filiale si sono cautelati da eventuali azioni di "contrari" che potevano impugnare nei tempi descritti.

Non esiste una "formulazione" del verbale che permetta di imporre la cosa alla Banca.
Quindi o si procede con una nuova nomina seguendo scrupolosamente la normativa ed ottenendo una delibera con almeno 500 millesimi...oppure aprite una nuovo c/c attendendo le tempistiche opportune per imporre il giroconto di quanto rimane nel vecchio.
 

vittorievic

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il tentativo di mediazione è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
lo subdoravo: così il condomino contrario deve andare prima in Mediazione, pagarsi il proprio avvocato, ed anche se il Mediatore gli riconoscesse la ragione, le spese legali rimarrebbero a sua carico.
Questo è un disincentivo che consente solo a chi ne fa di questa situazione una questione di principio.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
lo subdoravo: così il condomino contrario deve andare prima in Mediazione, pagarsi il proprio avvocato, ed anche se il Mediatore gli riconoscesse la ragione, le spese legali rimarrebbero a sua carico.
Questo è un disincentivo che consente solo a chi ne fa di questa situazione una questione di principio.
In tutte le cose c'è il rovescio della medaglia...ma nello specifico le cose sono meno "sballate" di quanto appaia va prima vista.

Se è solo 1 che vuole contestare i fatti è persino "giusti" che ci siano degli ostacoli da superare prima di poter far perdere tempo ad un Giudice ordinario.

Pensa a quei casi dove il mancato raggiungimento dei quorum di Legge sia determinato da disinteresse totale piuttosto che contrarietà di principio
Il "capriccio" del singolo che non vuole accettare la volontà della maggioranza relativa non può portare a pretesto la possibilità che gli astenuti siano manifestamente contrari alla delibera.

L'eventuale spesa per la mediazione sarà poca cosa se effettivamente saranno una pluralità a coalizzarsi...ma si procede appunto solo se ben più di uno sarà disposto.
 

vittorievic

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In tutte le cose c'è il rovescio della medaglia
il problema è che se viene approvata una delibera con un quorum inferiore al previsto chi è contrario si deve mettere mano al portafoglio e portare il condominio ed il Presidente della assemblea in Mediazione. Tutti si dovranno presentare con l'Avvocato che per una causa del genere chiederà minimo 3/400 euro solo per l'avvio della procedura; il costo delle spese di avvio della mediazione (40 €+ IVA) è a carico di colui che presenta la domanda; se il chiamato aderisce pagherà anche lui la stessa cifra e si parte con la mediazione vero e propria. Supponiamo di prendere per valore della mediazione la retribuzione dell'amministratore e che questa sia inferiore ai 5.000 €: se la mediazione raggiungesse un accordo ciascuna delle parti dovrà versare all'Ente della Mediazione 109 € + IVA; se non si raggiungesse alcun accordo ciascuna parte ne dovrà versare 87 + IVA di euro oltre al pagamento dell'onorario del proprio legale che arriverà attorno alle 800/1.000 €. Se i chiamati non aderiscono alla Mediazione oppure non si trovasse un accordo, oppure ancora rigettassero le conclusioni del mediatore, il richiedente l'annullamento della delibera potrà andare dal Giudice. Nel frattempo, senza concludere nulla, avrà speso tra un minimo compreso tra i 350 € senza procedimento di Mediazione ed i 950 € con procedimento di Mediazione rigettato nelle conclusioni dalla parte avversa. Il tragicomico sarebbe che la parte avversa accettasse le conclusioni per cui il richiedente l'annullamento della delibera avrà avuto la soddisfazione di far annullare la delibera ma gli sarà costato minimo 1.000 € perché in Mediazione c'é la compensazione delle spese.
Io con la Mediazione accetta dal Condominio il giorno successivo presenterei istanza di richiesta di un amministratore giudiziale.
 

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