Dal sito ANACI
"........L'indirizzo della giurisprudenza, quasi unanimemente, è Andato nel senso di ritenere che il disposto per la nomina o la revoca valga anche per le ipotesi di conferma dell'amministratore nel mandato a suo tempo ricevuto, poichè trattasi pur sempre di nomina anche nei casi di mera conferma.
Altra dottrina, prescindendo dal dato testuale dell'assenza di ipotesi diverse dalla nomina o dalla revoca, ha ritenuto che la conferma dell'amministratore da parte dell'assemblea sia una fattispecie diversa da quella della nomina.
Mentre la nomina riguarderebbe solo il nuovo amministratore in sostituzione del precedente, richiedendo quindi una maggioranza qualificata per aversi una decisione ponderata e largamente condivisa fra i condòmini, la conferma consisterebbe solo nella mera ripetizione di una volontà fiduciaria già a suo tempo espressa.
E dunque, non essendo prevista dalla legge una maggioranza specifica, la conferma sarebbe validamente adottata con la maggioranza di cui al comma 3 dell'art.1136 cod.civ. (un terzo dei condòmini e un terzo dei millesimi).
Quest'ultimo indirizzo dottrinario, non accolto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, è stato invece condiviso da alcune recenti pronunce di merito, in particolare dal Tribunale di Roma, con sentenza n.10701/2009 e dal Tribunale di Bologna con sentenza 17-9-2009.
Non si può fare a meno di osservare tuttavia che tale orientamento è assai recente, non ancora recepito dalla giurisprudenza di Cassazione, e le due pronunce, da considerare con prudente apprezzamento, non costituiscono certamente un indirizzo diffuso o consolidato.
Ufficio legale Anaci Roma
Avv. Carlo Patti"
"........L'indirizzo della giurisprudenza, quasi unanimemente, è Andato nel senso di ritenere che il disposto per la nomina o la revoca valga anche per le ipotesi di conferma dell'amministratore nel mandato a suo tempo ricevuto, poichè trattasi pur sempre di nomina anche nei casi di mera conferma.
Altra dottrina, prescindendo dal dato testuale dell'assenza di ipotesi diverse dalla nomina o dalla revoca, ha ritenuto che la conferma dell'amministratore da parte dell'assemblea sia una fattispecie diversa da quella della nomina.
Mentre la nomina riguarderebbe solo il nuovo amministratore in sostituzione del precedente, richiedendo quindi una maggioranza qualificata per aversi una decisione ponderata e largamente condivisa fra i condòmini, la conferma consisterebbe solo nella mera ripetizione di una volontà fiduciaria già a suo tempo espressa.
E dunque, non essendo prevista dalla legge una maggioranza specifica, la conferma sarebbe validamente adottata con la maggioranza di cui al comma 3 dell'art.1136 cod.civ. (un terzo dei condòmini e un terzo dei millesimi).
Quest'ultimo indirizzo dottrinario, non accolto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, è stato invece condiviso da alcune recenti pronunce di merito, in particolare dal Tribunale di Roma, con sentenza n.10701/2009 e dal Tribunale di Bologna con sentenza 17-9-2009.
Non si può fare a meno di osservare tuttavia che tale orientamento è assai recente, non ancora recepito dalla giurisprudenza di Cassazione, e le due pronunce, da considerare con prudente apprezzamento, non costituiscono certamente un indirizzo diffuso o consolidato.
Ufficio legale Anaci Roma
Avv. Carlo Patti"