lucia

Membro Attivo
Salve a tutti vi scrivo per conto di mio padre che è divenuto proprietario della casa dove abita in quanto ricevuta in eredità da mio nonno e voleva sapere, nel caso in cui volesse acquistare una nuova casa, se la stessa gli risulterebbe come seconda casa e quindi sarebbe costretto a pagare le relative imposte (ICI ecc...) oppure no, visto che la prima casa l'ha ricevuta in eredità.A suo dire esisterebbe una legge che in questa fattispecie considererebbe la casa acquistata per seconda come prima casa e proprio perchè la proprietà della prima è conseguita a seguito di successione ereditaria, ma è vero?se si, mi sapreste dire gli estremi della legge?Vi ringrazio anticipatamente.
Lucia
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
crcolare 38/2005 ministero finanze ; letteralmente:


Non possidenza di altri immobili acquistati con i benefici della prima casa
Per fruire del regime agevolato prima casa l'acquirente nell'atto di acquisto deve dichiarare
di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale
su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e
nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge
con le agevolazioni di cui al presente articolo.
La predetta dichiarazione va resa
con riferimento a tutti gli immobili acquistati col beneficio prima casa, ivi compreso
l'acquisto di una casa di abitazione non di lusso in corso di costruzione.
L'intento del legislatore è di evitare un duplice godimento della agevolazione, che si
realizzerebbe invece laddove non si tenesse conto dell'agevolazione goduta in precedenza
per l'acquisto dell'immobile da ultimare.
Ne consegue che risulterà mendace la dichiarazione di "non essere titolare su tutto il
territorio nazionale dei diritti di proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo
stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo" resa
dall'acquirente che invece abbia acquistato fruendo dell'agevolazione "prima casa"
un'abitazione non di lusso in corso di costruzione.
 

lucia

Membro Attivo
Grazie mille!Quindi se ho ben capito al momento dell'acquisto del nuovo immobile essendo tenuto a dichiarare per legge che è proprietario dell'altro immobile sul quale gode dei benefici di prima casa anche se avuto in eredità, sul nuovo immobile acquistato non potrebbe goderedelle delle agevolazioni fiscali prima casa, trovandosi pertanto a pagare tutte le imposte gravanti sulle "seconde case", giusto?
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
se in effetti è
proprietario dell'altro immobile sul quale ha goduto dei benefici di prima casa anche se avuto in eredità,
non spetta l'agevolazione.
Faccia analizzare bene comunque l'atto precedente al Notaio che accerterà o meno l'effettivo già avvenuto godimento dei benefici
 
U

User_3122

Ospite
Che tipo di imposta di successione è stato pagato sulla casa ereditata?
C'era in quel periodo la possibilità di pagare solo le imposte di successione fisse in caso si dichiarasse di ereditare una prima casa?
Se si, credo che ora non possa acquistare come prima casa, in caso contrario credo di si.
E' meglio comunque chiedere chiarimenti ad un notaio.
 
L

Loretta Grazia

Ospite
Anche se tuo padre ha pagato l'imposta di successione a tassa fissa in quanto ha richiesto le agevolazioni "prima casa" , può ugualmente acquistare un altro appartamento come prima casa a patto che i due immobili si trovino in COMUNI DIVERSI. Altrimenti dovrà pagare le imposte sul nuovo appartamento con l'aliquota ordinaria del 10%. Ciao, buona serata
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
Anche se tuo padre ha pagato l'imposta di successione a tassa fissa in quanto ha richiesto le agevolazioni "prima casa" , può ugualmente acquistare un altro appartamento come prima casa a patto che i due immobili si trovino in COMUNI DIVERSI.
Ciao Loretta Grazia, potresti spiegarmi meglio, perchè io ho sempre creduto, probabilmente sbagliandomi, che se possiedo i diritti di un immobile (proprietà, usufrutto, uso, abitazione), sia acquistato che pervenuto per successione, avendo già usufruito dei benefici "prima casa", non posso usufruirne nuovamente fino a quando non alieno il primo immobile, a prescindere dal comune ove è ubicato il secondo.
Mi sto sbagliando?:domanda::confuso::domanda:
Con stima.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
La possibilità indicata da Loretta è contemplata nella circolare del Ministero delle finanze di cui ti riporto uno stralcio:
MINISTERO DELLE FINANZE
AGENZIA DELLE ENTRATE
CIRCOLARE 44/E DEL 7/5/2001
omissi
1) Agevolazioni per l'acquisizione della "prima casa". Modalità
Come già illustrato al punto 2.2.10 della circolare 207/E, il contribuente, ricorrendone i requisiti, può avvalersi della possibilità di versare le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti su detti immobili derivanti da successione o donazione. --,
..............
Appare utile evidenziare che l'applicazione dell'agevolazione in argomento (n.d.a quella richiesta in sede di successione o donazione) non preclude la possibilità, in sede di successivo acquisto a titolo oneroso di altra abitazione, di fruire dei benefici previsti dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, per la diversità dei presupposti che legittimano l'acquisto del bene in regime agevolato.
In caso di ulteriore acquisizione per successione o donazione, i soggetti che hanno già fruito dell'agevolazione in argomento non possono goderne nuovamente, salvo che il trasferimento abbia ad oggetto quote dello stesso bene.
 

Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
Ringrazio Loretta Grazia ed Ennio Alessandro Rossi, per avermi chiarito l'argomento.:applauso:
Non si finisce mai di imparare....è proprio forte questo Propit:^^::^^:
 
L

Loretta Grazia

Ospite
In base alla circ. Agenzia delle Entrate n. 44/E del 7 maggio 2001, l'agevolazione "prima casa" in sede di successione o donazione non è tra quelle il cui godimento impedisce un futuro acquisto agevolato per atto a titolo oneroso, sempre che non venga ereditata un'intera piena proprietà, caso in cui non si può evidentemente acquistare nello stesso comune a titolo oneroso un'altra "prima casa" con agevolazioni. Credo che abbiamo sviscerato l'argomento da tutte le angolazioni! Buona giornata
 

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