simosimo

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Proprietario Casa
Salve a tutti
ho bisogno di una info.
Nella palazzina dove vivo vogliono riconteggiare i millesimi sia del riscaldamento che quelli del condominio (espressi nel regolamento del 1952. ritengo che spendere un centinaio di euro per cambiare di uno o due millesimi i valori delle abitazioni non valga la pena.
comunque la mia domanda è: le decisioni vanno prese all'unanimita? quali maggioranze sono richieste? posso rifiutarmi? visto che l'unica ad avvantqggiarsi sarei io, (le tabelle millesimali del riscaldamente mi conteggiano anche il terrazzo...ma 2 o 3 millesimi in meno non mi farebbero poi risparmiare o ammortizzare la spesa....
grazie
simona
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
...

1-Nella palazzina dove vivo vogliono riconteggiare i millesimi sia del riscaldamento che quelli del condominio (espressi nel regolamento del 1952. ritengo che spendere ...non valga la pena.

2-le decisioni vanno prese all'unanimita?
3-quali maggioranze sono richieste?
4- posso rifiutarmi?
simona

1-se state adeguando l'impianto alla normativa sui contabilizzatori individuali la modifica della tabella riscaldamento è implicita.
Per il resto dal '52 potrebbero esserci stati anche altre modifiche sulle varie unità.
2) non è più necessaria l'unanimità
3) per una delibera di modifica valida serve la metà+1 dei votanti che rappresentino almeno 500 millesimi.
4) no. Sei in Condominio e sopporti le conseguenze.
 

Hug

Membro Attivo
Proprietario Casa
Nella palazzina dove vivo vogliono riconteggiare i millesimi sia del riscaldamento che quelli del condominio
Premesso che i millesimi del riscaldamento sono millesimi condominiali, occorre capire il motivo per cui si vogliono cambiare tutte le tabelle millesimali anziché soltanto quella del riscaldamento (che scaturisce dall'obbligo della contabilizzazione del calore).
 

Nautilus

Membro Attivo
Proprietario Casa


Codice civile Art. 69


I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
 

Nautilus

Membro Attivo
Proprietario Casa
Giusto.
Avevo condensato:
"Disposizioni di attuazione del codice civile
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 17 aprile 1942, n. 91
Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (R.D. 30.03.1942, n. 318 )

CAPO PRIMO. Disposizioni di attuazione - SEZIONE TERZA. Disposizioni relative al libro 3
ARTICOLO 69
Modifica delle tabelle condominiali"
 

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