A

akillea

Ospite
....la rinuncia all'eredità si può revocare?cioè se una persona ha rinunciato con atto presso il tribunale all'eredità e non sono ancora passati 10 anni,si può tornare in possesso dell'eredità?
 

ccc1956

Nuovo Iscritto
Il rimedio in parola è fruibile soltanto qualora l'eredità non sia stata, nel frattempo, acquistata da almeno un altro dei delati, mediante accettazione – espressa o tacita – oppure ope legis. Inoltre, non deve essere scaduto il termine decennale di prescrizione, ex art. 480 c.c., né devono essere trascorsi i termini, di decadenza, previsti dagli artt. 481 e 487 c.c. c)
 

maidealista

Fondatore
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La rinuncia all'eredità può essere sempre revocata fino a quando il diritto all'accettazione non è prescritto (dieci anni), se l'eredità non è stata acquisita da altri.
:daccordo:
 

Fausto1940

Membro Attivo
Proprietario Casa
d'accordissimo con l'amico Marco; limitatamente alla revoca della rinuncia (che mi sembra il problema posto da Akillea);consiglio anche la lettura degli artt. 478(rinunzia che comporta accettazione) e da 519 a 527 del Codice Civile.;)
 
A

akillea

Ospite
...l'altro coerede al momento non ha deciso se accettare però mi si dice che al momento della rinuncia da parte di un erede la quota di immobile passa automaticamente agli altri quindi potrebbe essere questa intesa come tacita? e per tonare in possesso della quota bisogna fare accettazione scritta con relative spese?
 

Fausto1940

Membro Attivo
Proprietario Casa
beneficio di inventario

Art. 522 : "nelle successioni legittime (cioè quando non c'è testamento), la parte di colui che rinunzia va ad accrescere quella degli altri eredi, salvo il diritto di rappresentazione (art. 467); vale a dire: al rinunziante subentrano (meglio: possono subentrare se lo desiderano) i discendenti leggittimi o naturali in tutti i casi in cui l'ascendente (nel caso: il rinunziante) non può o non vuole accettare l'eredità o il legato. Nella succesione testamentaria, si ha la rappresentazione quando il defunto non ha provveduto per il caso in cui l'istituito (l'erede) non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.
Questo è quanto chiaramente recita il Codice.
Se per rappresentanza dovessero subentrare minori, o ci si rivolge al Tribunale perchè valuti la convenienza di far accettare o meno per conto del minore, o il minore potrà accettare l'eredità al compimento della maggiore età, salvo che altri -nel frattempo- sia subentrato nel diritto a succedere.
Aggiungo un commento personale: a meno che non si tratti di una questione morale o di longanimità nei confronti di altri eredi, perchè non ricorrere all'accettazione col benficio di inventario?
 
A

akillea

Ospite
mah, ho dato in mano la visura ad un legale anche per la vendita dato che sono 3 anni da incubo per un valore di un terzo,vediamo in questi giorni che mi dirà,ormai intenterò causa all'altro coerede per incompatibilità di accordo,andrà all'asta spero di recuperare almeno le spese di condominio ecc, che qualcuno me la mandi buona:triste:
 

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