Infatti è quello che generalmente avviene (devono esistere figli minori o maggiorenni non autosufficienti).Sarebbe comprensibile solo se ci fossero dei figli minori.
L'assegnazione al coniuge (che non è ancora "ex"), che non sia affidatario della prole sarebbe ammissibile solamente se tale beneficio sostituisse (in toto o in parte) l'assegno di mantenimento, e quindi come misura assistenziale.