Infatti la Sentenza che tu hai postato non fa altro che confermare che quella delibera è nulla;
Io non la vedo così e spiego il perché:
La sentenza del 2002 che tu citi è stata emessa (sempre che i risultati della mia ricerca siano corretti) dal tribunale di Napoli. Quella che cito io del 2005 proviene dalle sezioni unite della cassazione civile.
Non penso sia necessario spiegare in questa sede quale dei due organi giudiziari abbia maggior peso a livello di valore giurisprudenziale o il fatto che, anche a parità di livello, fa maggior fede la giurisprudenza più recente.
Il fatto che l'inserimento della nomina di un nuovo amministratore in un apposito punto all'ordine del giorno sia da considerarsi un "elemento essenziale" è solo una tua interpretazione. La stessa sentenza del Tribunale di Napoli, infatti, dichiara: "
Tale formula, infatti, stante la sua genericità ed insignifìcanza, non è idonea a conseguire l'obbiettivo della preventiva informazione dei condomini richiesta ex art. 1105 c.c. per la validità delle deliberazioni assunte dalla maggioranza.
La formula « varie ed eventuali » che nella prassi si usa inserire come ultimo argomento dell' ordine del giorno, inoltre, è di regola riservato a mere «comunicazioni» che in assemblea intende fare l'amministratore o qualche condomino"
Purtroppo non sembra possibile reperire sul web il testo completo della sentenza per controllare se si sia trattato di annullamento ex art 1137 o di dichiarazione di nullità, ma anche volendo dare per assunto che il tribunale abbia dichiarato la nullità della delibera, dallo stralcio da te citato è evidente che la causa di invalidità deve essere ricondotta al vizio della mancata informazione dei condomini.
Ora, tre anni dopo la sentenza del tribunale di Napoli, la Cassazione - organo incontrovertibilmente superiore a un tribunale territoriale - dichiara esplicitamente che le delibere con vizi "attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea" devono "qualificarsi ANNULLABILI".
Questo non è vero, perchè se hai letto bene sono tre a tre, ovvero solo tre desiderano sostituire l'amministratore
Ma cos'è, il teatro dell'assurdo?
O tu non leggi quello che uno scrive, oppure non capisci l'italiano.
canonico: [ca-nò-ni-co] agg. (pl.m. -ci, f. -che)
1
Conforme alla regola, alla tradizione SIN
regolare, tipico: seguire il procedimento c.
2 Conforme ai canoni della chiesa cattolica: diritto c.
3 Riferito a testo sacro, incluso nel canone delle Scritture: libro c.
• avv.
canonicamente, in modo c., secondo le regole
se: 1 [sé] cong., s.
• cong. Col sign. “nel caso in cui”, “nell'eventualità che”,
introduce una frase dipendente (protasi), con la condizione cui è legato il verificarsi di quanto si dice nella frase principale (apodosi)
La maniera canonica di eleggere un amministratore è quella prevista dal 4° comma dell'art. 1136 CC. Legalmente inattaccabile.
Cosa c'è di non vero nella mia affermazione "
SE riescono a liberarsi dell'amministratore in maniera "canonica" ci guadagnano tutti"?
Peraltro io, a differenza di te, ho letto benissimo, tant'è vero che proseguivo il periodo chiarendo che la soluzione alternativa poteva essere utile per risolvere proprio la potenziale impasse che si sarebbe venuta prevedibilmente a creare.
se qualcuno vorrà nominare un altro amministratore, ci sarà una netta opposizione dei presenti (quelli a favore dell'amministratore e l'amministratore stesso)
L'opposizione dell'amministratore a livello legale conta come il due di coppe quando giochi a dama. Poiché non sta scritto da nessuna parte che debba presenziare, al limite gli si potrebbe addirittura dire di lasciare l'assemblea. La netta opposizione dei condomini è tutta da dimostrare, tant'è che l'aggiornamento di galimba44 ci dice che almeno uno dei condomini fedelissimi al vecchio amministratore è passato dalla parte di chi vuole rimuoverlo.
non permetteranno la votazione affermando che l'argomento non è all'Ordine del Giorno
Guarda che, al massimo, possono esprimere voto contrario e far verbalizzare che a loro avviso la delibera non è valida. Poi potranno impugnarla, ma "non permettere la votazione" non rientra nelle loro facoltà.
poi di solito è lo stesso amministratore che scrive il verbale, e non credo proprio che scriverà nelle "varie ed eventuali" - l'assemblea nomina il sig. Xxx Yyy, a meno che non sia lui steso decidere di abbandonare il campo.
Ecco, appunto, DI SOLITO. Ma poiché il codice prevede che il verbale non lo scriva l'amministratore, bensì il segretario dietro dettatura del presidente, se l'amministratore si rifiuta di scrivere gli si toglie semplicemente il libro dei verbali e si procede alla verbalizzazione da parte del segretario.
Comunque, caro Condobip, anche volendo farlo (e sia chiaro che non ne alcuna voglia) non è questa la sede per portare avanti battibecchi. Poiché, a quanto pare, ti sfugge la differenza tra il non essere d'accordo con le tesi altrui e il definirle con assoluta leggerezza false, assurde o illegittime, ti pregherei per il futuro di ignorare semplicemente i miei interventi, o quantomeno di prestare maggiore attenzione ai termini e ai toni con cui li commenti.