pennangelo

Membro Attivo
Proprietario Casa
buongiorno a tutti,
questa sera abbiamo l'Assemblea condominiale ordinaria (2a convocazione)
la domanda:

essendo presenti 550 millesimi (o 501) fa lo stesso) rappresentati da 20 persone + le relative deleghe:

per revocare l'amministratore cosa serve?

bastano 11 persone d'accordo per la revoca che comprendono anche i rappresentati per delega?

ho le idee un po' confuse
scusate.
ringrazio porgendoVi cordialissimi saluti
 
J

jac1.0

Ospite
Alcune revoche possono essere ottenute anche senza una specifica maggioranza (basta la volntà di un condòmino). Ad esempio ciò accade per:
- rifiuto dell'amministratore ad aprire un c.c. condominiale.
- mancata predisposizione dell'anagrafe condominiale
- mancata presentazione del rendiconto per due anni.
 

Luigi Barbero

Membro Senior
Proprietario Casa
buongiorno a tutti,
questa sera abbiamo l'Assemblea condominiale ordinaria (2a convocazione)
la domanda:

essendo presenti 550 millesimi (o 501) fa lo stesso) rappresentati da 20 persone + le relative deleghe:

per revocare l'amministratore cosa serve?

bastano 11 persone d'accordo per la revoca che comprendono anche i rappresentati per delega?

ho le idee un po' confuse
scusate.
ringrazio porgendoVi cordialissimi saluti
Undici teste (maggioranza degli intervenuti che rappresentini anche 501 m/mi si proprietà, ovviamente qui entrano in gioco i valori m/mali espressi dalle deleghe.....[DOUBLEPOST=1413269237,1413269183][/DOUBLEPOST]orrore sintattico! "Rappresentini" leggasi: "rappresentino".
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Grazie per la citazione ( il terzo link di www.propietaricasa.org è riferito ad un mio articolo )

Il mio apporto alla questione
La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’ assemblea (con le maggioranze previste per la nomina, (500 millesimi ) tenuto conto di quanto previsto dal regolamento se c'è e se qualcosa è stato previsto ) oppure può essere disposta dall’ autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino nel caso di gravi irregolarità.

Se sono emerse gravi irregolarità fiscali ciascun condomino può chiedere la convocazione di un’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore (vedi art.1129 cc ) .La riforma della normativa sul condominio ha ampliato e espressamente determinato la possibilità di chiedere la revoca dell’amministratore in casi specifici


fonte normativa ( vedi in particolare il comma 13 )
Art. 1129. (1)-Nomina, revoca ed obblighi dell'amministratore.(INDEROGABILE )
1.Quando i condomini sono più di otto, se l'assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario.
2.Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
3.L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.
4.L'amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l'assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all'importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'amministratore sia coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l'intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell'impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.
5.Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.
6.In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.

7.L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.

8.Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.

9.Salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea, l'amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell'articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

10.L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. 11.L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.

12.La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

13.Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;
5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.
14.In caso di revoca da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non può nominare nuovamente l'amministratore revocato.
15.L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta.
 
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Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
D. bastano 11 persone d'accordo per la revoca che comprendono anche i rappresentati per delega?ho le idee un po' confuse

Le deleghe ; il mio parere

Il nuovo l’articolo 67 delle d.a.c.c. prevede che «ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore proporzionale».
La particella congiuntiva “e” la fa da padrona; per cui si possono verificare 4 casi :
1: il delegato detiene deleghe +1/5 proprietà, + di 1/5 delle teste: non puo’ deve rinunciare a qualche delega
2: il delegato detiene deleghe -1/5 proprietà, + 1/5 delle teste: va bene perché non coesistono le due condizioni
3- il delegato detiene deleghe +1/5 proprietà, - 1/5 delle teste : va bene perché non coesistono le due condizioni
4-(quella ovvia ) il delegato detiene - 1/15 proprietà e - 1/5 delle teste. va bene, ovviamente
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Non ti infilare nelle inregolarità fatte dall'amministratore è una strada pericolosa devi dimostrare il tutto con prove concrete e andare in tribunale, soldi e tempo a iosa.
Pertanto bastano 500 millesimi anche se raggiunti con deleghe, meglio se almeno 500+1 perchè dico +1 perchè per assurdo ci potrebbero essere gli altri 500 millesimi che non sono d'accordo e pertanto? mentre con +1 non c'è pericolo.
 

pennangelo

Membro Attivo
Proprietario Casa
buonasera,
ultima considerazione:
di solito alle nostre assemblee condominiali si contano, quando va bene, al massimo 530/540 millesimi (compreso deleghe) rappresentati da 20/25 .
A questo punto, (dato che la nomina/revoca è almeno al 2° punto dell'O.d.G. e c'è la discussione sul consuntivo), qualche condomino con i suoi millesimi ha già abbandonato l'assemblea.
Per poter revocare l'amministratore, ammettendo che resistano almeno 501 500 millesimi, occorrebbe la totalità dei consensi dei condomini presenti, O no!
grazie ancora a tutti
 
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