diaria

Membro Attivo
Proprietario Casa
dopo 5 anni di riinvio di resoconti condominiali,senza mai assemblea annuale,ma in 5 anni 2 assemblee,è possibile revocare l'amministratore senza richiedere come previsto la convocazione dell'assemblea entro 10gg. inviando richiesta via raccomandata?
spero do essere stata chiara, altrimenti scusatemi e grazie per l'aiuto.Diaria
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Basta la mancata convocazione dell' Assemblea Ordinaria (Bilanci) per 1 solo anno che si detemrina una grave inadempienza.
Costituiscono gravi inadempienze :
-L’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale
-La mancata esecuzione di provvedimenti imposti dal giudice
-La mancata esistenza o uso del conto corrente condominiale
-La gestione delle entrate e delle uscite che generi confusione tra il patrimonio del condominio e quello dell’amministratore
-L’aver permesso la cancellazione dai registri delle formalità di un credito insoddisfatto
-Non aver curato le azioni giudiziarie contro i condomini morosi
-Non aver curato la tenuta del registro dell’anagrafe condominiale
-Non aver fornito al condomino che ne faccia richiesta la documentazione condominiale
-L’omessa , incompleta o inesatta comunicazione dei propri dati anagrafici
-La mancata comunicazione della tenuta dell’assemblea
-La mancata comunicazione ai condomini della convocazione in giudizio per la modifica dei millesimi


Con tali motivazioni anche da sola puoi fare immediata richiesta per la revoca giudiziaria (devi rivolgerti ad un Giudice).
Non serve alcuna motivazione per una revoca decisa dall' Assemblea Condominiale (l' unica differenza sarebbe nella possibilità di omettere il pagamento del compenso o il chiederne il rimborso oltre ai danni)

Hai 3 strade percorribili:
1-la citata via "giudiziaria"
2-la richiesta ex Art. 66 DACC facendo esplicita richiesta all' amministratore (ma dovete essere almeno 2 proprietari e avere 1/6 dei millesimi del Condominio)
3-autoconvocazione o riunione spontanea dove si voti con maggioranza adegutata la nomina di un nuovo mandatario.

Con la seconda corri sempre il rischio che il "furbone" risponda entro i 10 gg di Legge ma fissando la convocazione per le "calende greche".
Cn la terza devi seguire un preciso iter ma sopratutto avere la sicurezza che tutti gli altri aventi diritto al voto siano concordi con la tua idea.
 

diaria

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie ,ma noi che protestiamo stiamo messi proprio male,perchè ogni sotterfugio è realizzato per impedire il cambio di amministatore!
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Se non avete una maggiroanza di teste e millesimi per la nomina di un nuovo amministraotre non vi resta altra strada che ricorso al Giudice
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
noi che protestiamo stiamo messi proprio male
Siete messi male 'solo' perché in assenza di assemblea che voti la revoca giudiziale le spese legali vengono ripartite tra voi (per gravi irregolarità commesse dall'amministratore anche un solo condomino può chiedere la revoca del suo incarico, quindi l'assemblea non è necessaria) anziché tra tutti i condòmini.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Siete messi male 'solo' perché in assenza di assemblea che voti la revoca giudiziale le spese legali vengono ripartite tra voi (per gravi irregolarità commesse dall'amministratore anche un solo condomino può chiedere la revoca del suo incarico, quindi l'assemblea non è necessaria) anziché tra tutti i condòmini.

Cosa non vera...specie dopo la Riforma del Condominio.

Art. 1139 Undicesimo comma

in caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato”.
 

Un giocatore

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Intanto deve pagare le spese legali, poi - se è fortunato - viene rimborsato. Anche gli inquilini non devono essere morosi, ma di fatto lo sono e alla fine non pagano!
In Italia, lo saprai anche tu, quella del debitore è un professione redditizia.
 
U

User_16144

Ospite
Cosa non vera...specie dopo la Riforma del Condominio.

Art. 1139 Undicesimo comma

in caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato”.
Scusa, è Art. 1129 c.c.
 

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