Una recentissima sentenza della seconda sezione civile della Cassazione in materia di equa ripartizione degli oneri condominiali merita di essere posta all'attenzione dei lettori di propit.it
La proprietaria di un complesso immobiliare sito in un condominio lamentava che la tabella millesimale approvata dai condomini era errata, in quanto molti vani di sua proprietà erano inutilizzabili per cause a lei non imputabili mentre altri vani da essa utilizzati non godevano dei servizi condominiali, per cui erano errati i millesimi ed il relativo calcolo doveva essere rifatto.
Chiedeva quindi al Tribunale di accertare gli effettivi e giusti millesimi in base ai quali dovevano essere ripartite le spese condominiali.
Si costituiva il condominio contestando che le vigenti tabelle millesimali erano state approvate all'unanimità ed osservando che la condomina non utilizzava alcuni vani in quanto intendeva ristrutturarli e dare ad essi una nuova destinazione d'uso in difformità del parere espresso dall'autorità comunale.
Il Tribunale rigettava la domanda, osservando che non ricorreva alcuna delle ipotesi prevista dall'art. 69 disp. att. codice civile per disporre la revisione delle tabelle millesimali.
La Corte d'Appello rigettava l'appello proposto dalla condomina poichè le circostanze indicate non consentivano la revisione delle tabelle millesimali non avendo evidenziato l'eventuale divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle millesimali.
I giudici di piazza Cavour ponendo fine alla controversia hanno ribadito che l'approvazione delle tabelle millesimali e quindi, la loro origine contrattuale, non preclude al condomino che le ha approvate di potere chiedere la loro revisione.
Il ricorso del condomino quindi è stato accolto, la sentenza cassata ed il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte di Appello.
Le Sezioni Unite (sentenza n. 18477 del 09/08/2010) avevano precisato che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali e quello di revisione non hanno natura negoziale per cui non necessitano del consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.
La proprietaria di un complesso immobiliare sito in un condominio lamentava che la tabella millesimale approvata dai condomini era errata, in quanto molti vani di sua proprietà erano inutilizzabili per cause a lei non imputabili mentre altri vani da essa utilizzati non godevano dei servizi condominiali, per cui erano errati i millesimi ed il relativo calcolo doveva essere rifatto.
Chiedeva quindi al Tribunale di accertare gli effettivi e giusti millesimi in base ai quali dovevano essere ripartite le spese condominiali.
Si costituiva il condominio contestando che le vigenti tabelle millesimali erano state approvate all'unanimità ed osservando che la condomina non utilizzava alcuni vani in quanto intendeva ristrutturarli e dare ad essi una nuova destinazione d'uso in difformità del parere espresso dall'autorità comunale.
Il Tribunale rigettava la domanda, osservando che non ricorreva alcuna delle ipotesi prevista dall'art. 69 disp. att. codice civile per disporre la revisione delle tabelle millesimali.
La Corte d'Appello rigettava l'appello proposto dalla condomina poichè le circostanze indicate non consentivano la revisione delle tabelle millesimali non avendo evidenziato l'eventuale divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle millesimali.
I giudici di piazza Cavour ponendo fine alla controversia hanno ribadito che l'approvazione delle tabelle millesimali e quindi, la loro origine contrattuale, non preclude al condomino che le ha approvate di potere chiedere la loro revisione.
Il ricorso del condomino quindi è stato accolto, la sentenza cassata ed il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte di Appello.
Le Sezioni Unite (sentenza n. 18477 del 09/08/2010) avevano precisato che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali e quello di revisione non hanno natura negoziale per cui non necessitano del consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.