StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
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Una recentissima sentenza della seconda sezione civile della Cassazione in materia di equa ripartizione degli oneri condominiali merita di essere posta all'attenzione dei lettori di propit.it

La proprietaria di un complesso immobiliare sito in un condominio lamentava che la tabella millesimale approvata dai condomini era errata, in quanto molti vani di sua proprietà erano inutilizzabili per cause a lei non imputabili mentre altri vani da essa utilizzati non godevano dei servizi condominiali, per cui erano errati i millesimi ed il relativo calcolo doveva essere rifatto.
Chiedeva quindi al Tribunale di accertare gli effettivi e giusti millesimi in base ai quali dovevano essere ripartite le spese condominiali.
Si costituiva il condominio contestando che le vigenti tabelle millesimali erano state approvate all'unanimità ed osservando che la condomina non utilizzava alcuni vani in quanto intendeva ristrutturarli e dare ad essi una nuova destinazione d'uso in difformità del parere espresso dall'autorità comunale.
Il Tribunale rigettava la domanda, osservando che non ricorreva alcuna delle ipotesi prevista dall'art. 69 disp. att. codice civile per disporre la revisione delle tabelle millesimali.

La Corte d'Appello rigettava l'appello proposto dalla condomina poichè le circostanze indicate non consentivano la revisione delle tabelle millesimali non avendo evidenziato l'eventuale divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari e il valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle millesimali.

I giudici di piazza Cavour ponendo fine alla controversia hanno ribadito che l'approvazione delle tabelle millesimali e quindi, la loro origine contrattuale, non preclude al condomino che le ha approvate di potere chiedere la loro revisione.
Il ricorso del condomino quindi è stato accolto, la sentenza cassata ed il procedimento rinviato ad altra sezione della Corte di Appello.

Le Sezioni Unite (sentenza n. 18477 del 09/08/2010) avevano precisato che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali e quello di revisione non hanno natura negoziale per cui non necessitano del consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
e chi più ne più ne metta, uno lo rigetta l'altro lo accoglie, un'altro conferma, ma a quali dobbiamo fare riferimento, o dobbiamo vedere come si svegliano al mattino per decidere a loro volta?
 

arciera

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Proprietario Casa
insomma, di avere vicini (politici, legislatori, magistrati, meccanici e odontotecnici) così deficienti ti vergogni, invece di un bel tuffo nel nostro mare cristallino no? la devo interpretare così la tua frase?
sensata. molto sensata!!
me la devo rivendere ai miei nipotini
 

chiacchia

Membro Storico
Proprietario Casa
Si, tutto sommato si ma va corretto l'aggettivo di "deficienti" perchè se cosi fosse non sarebbero arrivati dove sono quello che manca loro è un poco di buon senso anche i contadini sanno che a sfruttare il terreno alla lungha non darà più frutti, ma questi sembra non capirlo.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
Un vecchietto diceva sempre, quando la vacca riduce la quantità di latte, non bisogna insistere con la mungitura, altrimente perdi anche la vacca ciao
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
va corretto l'aggettivo di "deficienti" perchè se cosi fosse non sarebbero arrivati dove
forse perchè hanno trovato altri ancor più deficienti di loro. Non ci piove! altrimenti non ti vergogneresti di essere italiano.
Ritornando a bomba. quindi per cambiare le tabelle millesimali non c'è più bisogno dell'unanimità (che cosa assurda!) è sufficiente la maggioranza semplice?
 

StLegaleDeValeriRoma

Membro Assiduo
Professionista
Onde evitare errori in sede assembleare, derivanti da una lettura poco attenta che si evidenzia in alcuni interventi precedenti dei membri di propit.it, preciso che la maggioranza richiesta per approvazione e revisione è quella qualificata ex art. 1136 c.c. II comma come chiaramente indicato al termine del commento alla sentenza.
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
uhuu! e quante me ne hanno dette mesi fa!! quando dicevo che bastava una maggioranza (certamente qualificata) per variare le tabelle millesimali!! e mi era stato risposto che era l'argomento di quelli che non hanno niente da dire!!
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Cerano già sentenze precedenti che trattavano lo stesso argomento;

Regole per la modifica tabelle
La Cassazione ha ricordato che le tabelle allegate al regolamento condominiale possono essere di natura convenzionale (negoziale, contrattuale), quando sono state predisposte dal costruttore o dall’unico proprietario iniziale del palazzo, accettate dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e trascritte regolarmente, ovvero quando sono il frutto di specifico accordo fra tutti i condomini.
Per questo tipo di tabelle millesimali l’unica possibilità di modifica è una deliberazione unanime di tutti gli interessati oppure occorre un atto dell’autorità giudiziaria.
La delibera che modifichi le tabelle o i criteri di ripartizione delle spese comuni è nulla se assunta dall’assemblea senza che siano stati convocati tutti i condomini o senza il loro consenso unanime.
Nel caso invece che si tratti di tabelle millesimali approvate da una normale assemblea condominiale, la modifica è possibile a maggioranza con nuova delibera assembleare.
Ciò in quanto in tal caso vige il principio di maggioranza che vincola anche gli eventuali dissenzienti e, quindi, non è necessaria la delibera all’unanimità come per le tabelle di origine contrattuale. --- Sezione II, sentenza 28 giugno 2004 n. 11960

Approvazione e modifica di tabelle millesimali deliberative (regole)
A differenza delle tabelle millesimali allegate al regolamento di condominio che abbiano natura convenzionale, le tabelle millesimali deliberative richiedono per la loro approvazione e modifica la maggioranza di cui all'articolo 1136 secondo comma del codice civile e sono soggette al rispetto dei criteri legali per la ripartizione delle spese. --- Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2007, n. 4219

Per cui a quanto pare la giurisprudenza è costante, per cui mesi fa avevi già ragione Areciera :)
 

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