Buonasera,
Sono proprietario di un'unità immobiliare con giardino, in leggera pendenza, e che confina con un'altra proprietà.
Circa 30 anni fa ci siamo fatti carico (a nostre spese) del rifacimento della rete di confine (piantane + rete), posizionandola nella mezzeria di un cordolo di cemento che delimita le due proprietà : non abbiamo pero' certezza che tale rete sia completamente nella nostra proprietà, oppure sia proprio a confine.
Dieci anni fa è arrivato il nuovo vicino, che ha eretto a confine una struttura in legno fatta con travi e altro materiale (pallet, teli di camion etc) il cui scopo è quello di legnaia.
La struttura ha dimensioni 5metri x 2metri.
Tale struttura è stata eretta senza fondamenta, pertanto ha iniziato sin da subito a cedere e crollare nella direzione di pendenza del terreno.
Per ovviare a tale crollo, il vicino ha ancorato la struttura alle piantane della rete di confine , utilizzando del fil di ferro. (allego foto).
Cosi facendo, le piantane hanno a sua volta iniziato a piegarsi.
Due anni fa ho avvisato il vicino di casa della situazione, chiedendo cortesemente di non ancorarsi alla rete di confine con la sua struttura, per evitare danneggiamenti.
Il vicino ha risposto dicendomi che era solamente un'ancoraggio temporaneo.
Dopo alcuni mesi, non essendo mutata la situazione, avendo le piantane iniziato a piegarsi, ho tagliato i fili degli ancoraggi.
Recentemente è nato un diverbio su tale fatto con il vicino (sanato successivamente).
Domanda :
Mi ritrovo nel lecito se io dovessi in futuro contestare ancora tali ancoraggi, motivandoli come uso improprio delle piantane della rete di confine?
ART 1102 c.c :
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (1). A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa (2).
Sono proprietario di un'unità immobiliare con giardino, in leggera pendenza, e che confina con un'altra proprietà.
Circa 30 anni fa ci siamo fatti carico (a nostre spese) del rifacimento della rete di confine (piantane + rete), posizionandola nella mezzeria di un cordolo di cemento che delimita le due proprietà : non abbiamo pero' certezza che tale rete sia completamente nella nostra proprietà, oppure sia proprio a confine.
Dieci anni fa è arrivato il nuovo vicino, che ha eretto a confine una struttura in legno fatta con travi e altro materiale (pallet, teli di camion etc) il cui scopo è quello di legnaia.
La struttura ha dimensioni 5metri x 2metri.
Tale struttura è stata eretta senza fondamenta, pertanto ha iniziato sin da subito a cedere e crollare nella direzione di pendenza del terreno.
Per ovviare a tale crollo, il vicino ha ancorato la struttura alle piantane della rete di confine , utilizzando del fil di ferro. (allego foto).
Cosi facendo, le piantane hanno a sua volta iniziato a piegarsi.
Due anni fa ho avvisato il vicino di casa della situazione, chiedendo cortesemente di non ancorarsi alla rete di confine con la sua struttura, per evitare danneggiamenti.
Il vicino ha risposto dicendomi che era solamente un'ancoraggio temporaneo.
Dopo alcuni mesi, non essendo mutata la situazione, avendo le piantane iniziato a piegarsi, ho tagliato i fili degli ancoraggi.
Recentemente è nato un diverbio su tale fatto con il vicino (sanato successivamente).
Domanda :
Mi ritrovo nel lecito se io dovessi in futuro contestare ancora tali ancoraggi, motivandoli come uso improprio delle piantane della rete di confine?
ART 1102 c.c :
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (1). A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa (2).