secondo me i riferimenti legislativi e normativi li trovi qui:
Cosa significa “a carico”
È importante sottolineare che, per le pensioni ai superstiti, il concetto di “a carico” è diverso che in ambito strettamente fiscale ai fini IRPEF secondo cui, per essere a carico, i familiari non devono disporre di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Nel caso della pensione ai superstiti la definizione è più ampia.
La normativa vigente prevede che
“ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro … si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. (Riferimento: articolo 13 del
Regio decreto legge 14 aprile 1939, n. 636 come modificato dalla Legge 903 del 21 luglio 1965 art. 22 comma 7)
Il termine “
sostentamento” implica sia la non autosufficienza economica dell’interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto.
La “
non autosufficienza economica” si verifica con modalità diverse; sono considerati non autosufficienti economicamente:
- i figli maggiorenni (con le precisazioni esposte sopra) che hanno un reddito che non supera l'importo del trattamento minimo maggiorato del 30% (cioè 595,66 euro mensili per il 2009);
- i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale (cioè 1.240,52 euro mensili per il 2009);
- i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento (e cioè 1.712,56 euro mensili per il 2009).
Il “
mantenimento abituale” è desunto dai comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite.
Nel caso di figlio inabile le verifiche sono diverse a seconda che questi sia convivente o non convivente. Nel primo caso è sufficiente lo stato di autosufficienza economica, dando per scontato che il sostentamento fosse assicurato dal lavoratore o pensionato deceduto. Nel secondo caso – non convivenza - è necessario dimostrare anche il “mantenimento abituale” ed in questo caso viene effettuato un esame comparativo dei redditi del lavoratore/pensionato e del superstite per appurare se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente.
L’inabilità e il lavoro
Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili “le persone che si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.” (art. 8, comma 1,
Legge 222/1984).
Rispetto alla documentazione sanitaria, gli Enti previdenziali solitamente fanno riferimento al certificato di invalidità al 100% con o senza indennità di accompagnamento.
Fino all’approvazione della
Legge 31/2008, la concessione della pensione ai superstiti era preclusa nel caso l’inabile svolgesse una qualsiasi attività lavorativa, anche part-time, al momento della scomparsa del genitore.
La
Legge 31/2008 (articolo 46) ha introdotto proprio in tal senso un’eccezione: l’attività lavorativa svolta con finalità terapeutica dai figli riconosciuti inabili, con orario non superiore alle 25 ore settimanali, presso le cooperative sociali, o presso datori di lavoro che assumono persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa (articolo 11,
legge 12 marzo 1999, n. 68) non preclude l’erogazione della pensione di reversibilità.
La finalità terapeutica dell'attività lavorativa viene accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti (INPS, INPDAP ecc.).
L’INPS nella
Circolare n. 15 del 6 febbraio 2009, precisa ulteriormente le indicazioni del Legislatore.
La prima verifica è relativa al datore di lavoro che deve:
- rientrare nella categoria dei laboratori protetti o delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
- oppure, deve aver assunto l’inabile per effetto di una convenzione di integrazione lavorativa di cui all’articolo 11 della legge n. 68 del 1999;
- oppure, deve aver assunto l’inabile con contratto di formazione di lavoro, di apprendistato, ovvero con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata.
- L’orario settimanale del lavoratore che come previsto espressamente dalla Legge 31/2008 non può eccedere le 25 ore settimanali.
La seconda verifica riguarda l’accertamento della natura terapeutica dell’attività lavorativa.
L’INPS ribadisce che l’attività svolta dal soggetto inabile deve avere una funzione terapeutica e di inclusione sociale accertata dall’INPS attraverso i suoi Centri medico Legali che dovranno considerare che “per alcune persone affette da gravi disabilità, il concetto di lavoro assume una diversa connotazione rispetto a quello di prestazione d’opera retribuita atta a garantire un’esistenza libera e dignitosa ai sensi dell’art. 38 della Costituzione: per queste persone il lavoro assume invece una valenza terapeutica ” e che l’attività lavorativa può favorire lo sviluppo di alcune autonomie della persona (autonomie personali, autonomie motorie, sviluppo della comunicazione, sviluppo delle competenze socio-adattative) come previsto nei comuni programmi di riabilitazione.
Ultimo aggiornamento: 4 marzo 2009
Carlo Giacobini
Direttore responsabile di HandyLex.org
poi per quanto riguarda l'IRPEF c'é
http://www.handicarmagnola.it/altre_agevolazioni\maggiori_sconti_irpef.htm