Per mia documentazione, riporto anche il testo dell'art. 5 DL 47/2014.
DECRETO-LEGGE 28 marzo 2014, n. 47
Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (14G00059)
Vigente al: 23-3-2020
Art. 5
Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti
di disposizioni in materia di contratti di locazione.
1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo'
chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in
relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di
tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei
servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della
telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione,
del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o
comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del
richiedente e il titolo che attesti la proprieta', il regolare
possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare in favore
della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai
soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro
inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti
sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea
documentazione relativa al titolo che attesti la proprieta', il
regolare possesso o la regolare detenzione dell'unita' immobiliare,
in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
1-bis. I soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia
residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di
assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni
successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva.
1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei
contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e
9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. (4)
1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli
di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai
commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.
((1-quinquies. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle ipotesi di successione di un fornitore del servizio ad
un altro)).
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 16 luglio 2015, n.
169 (in G.U. 1ª s.s. 22/07/2015, n. 29) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 1-ter del presente
articolo.
p.s.: vista la nota all'aggiornamento, che fine hanno fatto i
contratti di locazione registrati ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e
9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. ?