Le maggioranze per approvare il bilancio consuntivo in 2° conv. sono di 1/3 dei partecipanti al condominio e 1/3 del valore dell'edificio.
Se le votazioni che hai esposto sopra,
rimangono tali anche in assemblea, allora a mio parere il bilancio preventivo non è approvato, e bisogna vedere poi in quanti si presentano materialmente all'assemblea.
Se il consuntivo non viene approvato, l'amministratore deve rimettere mano a tutte le carte, e si crea una situazione di stallo perchè a seguito di un consuntivo non approvato, non può far pagare le rate delle spese scaturite da quel consuntivo, ma può stabilire delle rate minime sulla base di un bilancio preventivo, fino a quando non viene presentato un altro consuntivo e approvato.
L'amministratore preferisce discutere delle spese durante l'assemblea, quindi non riusciamo ad incontrarlo prima.
Non può farlo.
Delibera annullabile se l'amministratore nega la documentazione al condomino prima dell'assemblea.
Cass. civ., Sez. II, Sentenza 19 Maggio 2008 , n. 12650
La violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare a sua richiesta secondo adeguate modalità di tempo e di luogo la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari.
In tema di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea condominiale, benché l'amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare tale facoltà.
Nel caso di specie, ne consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato che l'eventuale rifiuto dell'amministratore di consentire all'attuale ricorrente di estrarre copia della documentazione contabile non avrebbe influito sulla validità della assemblea di approvazione del bilancio.