Ne è un esempio il contratto di
locazione stagionale a uso diverso da quello abitativo, disciplinato dall’art.
27, comma 6, della legge 392/1978. Con la locazione per attività stagionali il conduttore soddisfa l’esigenza di reperire dei locali per lo svolgimento di quelle attività – di natura
temporanea, ma potenzialmente ripetibile nello stesso periodo dell’anno successivo e così via di anno in anno per un arco di tempo massimo prestabilito dalla norma. In sintesi, il conduttore è titolare di un diritto chiaramente potestativo che, ove correttamente esercitato, obbliga il locatore a rinnovare il rapporto contrattuale anche per l’anno successivo, nel medesimo periodo stagionale.