jonfena

Membro Ordinario
Ciao a tutti,
Vorrei avere qualche notizia in merito agli impianti di Videosorveglianza. In particolare vorrei capire le norme per la delibera assembleare e cosa cambia con la nuova riforma del condominio e poi vorrei sapere come devono essere orientate le telecamere per tutelare la privacy dei condomini: possono inquadrare gli ingressi di singole abitazioni o devono inquadrare solo gli spazi condominiali? E se, per la posizione dell'edificio, inquadrano anche la strada e il passaggio comune?

Insomma..... Dobbiamo proprio accettare che qualche occhio indiscreto guardi con chi entriamo e usciamo da casa nostra?!
grazie delle informazioni!
J.
 

Adriano Giacomelli

Membro dello Staff
Proprietario Casa
Si presuppone che le telecamere inquadrino zone condominiali per poter creare deterrente e per poter ricostruire eventi criminosi. Le zone videosorvegliate devono essere segnalate. Le eventuali registrazioni delle immagini, possono essere lesive della Privacy, ma in genere a seguito di eventi criminosi, vengono visionate dalla polizia.
Ecco, dunque, che la diffusa credenza che le telecamere inquadrino il nostro accesso per conoscere le nostre abitudini, sono infondate, anche perché non vi sono limitazioni alla libertà di ognuno di noi, che può accedere alla sua casa con moglie, amante, amanti.
Chi ha abitudini criminose, ben venga un deterrente economico e con efficace profilo investigativo.
Mi risulta che a Pisa ci siano 1000 telecamere censite dalle forze dell'ordine e la città sia piombata ai vertici delle cittadine senza eventi criminosi. Udine, la kia città di 100 mila abitanti, forse ha 10 telecamere.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Dal prossimo 18 giugno l'assemblea potrà deliberare a maggioranza del 2° comma dell'art. 1136 cc la posa in opera nelle parti comuni della videosorveglianza (cc art. 1122 ter), non dimenticando le norme espresse dal Garante della Privacy;
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1002987
In particolare;
Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini. --- (Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680])

In pratica una telecamera nell'atrio dello stabile per controllo di chi entra ed esce, specialmente gli estranei, si potrà installare, mentre non si potrà installare una che riprenda l'entrata privata dell'appartamento di qualche condomino.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Dal prossimo 18 giugno l'assemblea potrà deliberare a maggioranza del 2° comma dell'art. 1136 cc la posa in opera nelle parti comuni della videosorveglianza (cc art. 1122 ter), non dimenticando le norme espresse dal Garante della Privacy;
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1002987
In particolare;
Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l'accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l'abitazione di altri condomini. --- (Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010 [1712680])

In pratica una telecamera nell'atrio dello stabile per controllo di chi entra ed esce, specialmente gli estranei, si potrà installare, mentre non si potrà installare una che riprenda l'entrata privata dell'appartamento di qualche condomino.

:stretta_di_mano: :ok:
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Oggi, secondo alcune sentenze (Tribunale di Varese - Sezione I civile - Ordinanza 16 giugno 2011 n. 1273 - Tribunale di Salerno, sezione I Civile, ordinanza 14 dicembre 2010) è necessaria l'unanimità (1000/1000), dal 18.6.13, dopo la riforma del Codice Civile riguardo il Condominio, sarà sufficiente la maggioranza del secondo comma art. 1136 cc cioè la maggioranza dei presenti in assemblea rappresentanti almeno 500 millesimi, a riferimento l'articolo ...

cc 1122-ter. Impianti di videosorveglianza sulle parti comuni
Le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136.
 

jonfena

Membro Ordinario
Grazie condobip, sei sempre un certezza!
Solo una domanda, la maggioranza dei presenti include anche quelli rappresentati per delega?
E se, come nel nostro condominio, uno è proprietario di 4 appartamenti e si presenta con due deleghe, su un totale di 11 appartamenti, e ha la maggioranza dei millesimi, può di fatto deliberare da solo, giusto?
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Si, anche i delegati rappresentano il delegante, semprechè l'argomento sia posto all'Ordine del Giorno.
Se questo condomino possiede 4 appartamenti rappresenterà un solo voto ed i millesimi complessivi per le sue proprietà e se porta delle deleghe di altri condomini rappresenterà tanti voti e teste in più, per quante deleghe diverse porterà più i millesimi delle deleghe.
Comunque la maggioranza sarà sempre conteggiata sui partecipanti all'assemblea (inclusi i deleganti), faccio un esempio, questo condomino con 4 appartamenti più una delega, anche se avrà più di 500 millesimi contro altri votanti contrari, uguali o maggiori di due teste, la delibera non passerà per stallo.
In pratica, per garantire l'approvazione delle delibere sono necessarie due maggioranze, quella delle teste e quella (minima prevista) dei millesimi.
 

jonfena

Membro Ordinario
Ciao condobip,
Ecco cosa è accaduto.
L'assemblea era stata convocata per email, non certificata, cosa che ho spesso contestato chiedendo, anche per raccomandata, che le assemblee venissero convocate in modo ufficiale. Era convocata per sabato alle 18 presso lo stabile, che si trova in montagna a 1000 metri. Stanti le avverse condizioni meteo, venerdi mattina mio marito chiama l'amministratore e gli chiede se non si può spostare l'assemblea. Lui ci comunica di essere malato e che manderà suo figlio a rappresentarlo sia come amministratore che come proprietario di un appartamento del complesso. Noi facciamo presente che non ci piace che lui non sia presente e che forse vale la pena rimandare. Anche un'altra condomina fa presente la stessa cosa, al che lui comunica a questa condomina che l'assemblea è spostata. Io dovevo partire dopo il lavoro, il venerdi finisco a mezzogiorno, e invece sono tornata a casa. Alle tre mi chiama mio marito che ha telefonato all'amministratore che invece ha cambiato di nuovo idea e ha deciso di confermare l'assemblea. Io so cosa è accaduto, il proprietario di maggioranza degli appartamenti, che è stato amministratore fino a qualche mese fa e ha dovuto lasciare l'amministrazione obbligato da noi, ha visto in questo la possibilità di fare un'assemblea con pochi partecipanti, e quindi, con le sue due deleghe e i suoi quattro appartamenti, in presenza probabilmente solo del figlio dell'attuale amministratore (che nessuno di noi conosce e che non ha mai messo piede nella casa di montagna) di fatto ha pensato di poter far passare tutte le delibere che vuole.
Ovviamente l'amministratore ha agito secondo il volere del proprietario di maggioranza che è anche suo amico intimo e socio, ma si è vergognato a dircelo e, se mio marito non avesse chiamato per un malinteso con me, non avremmo saputo che la riunione revocata era invece stata riconfermata. Solo che a quel punto io ero tornata a casa, avevo scaricato la macchina sotto la pioggia, avevo messo a fare il pisolino le mie bimbe piccole e non potevo di certo rimettermi in viaggio. Idem per l'altra proprietaria.
Ora io pensavo di attendere il verbale e poi di chiedere l'annullamento della riunione, visto che la stessa è stata convocata per mail e non per raccomandata. Quindi di fatto io a venerdi potevo non saperne nulla. Ma ti chiedo, come si fa a chiedere la giudice di annullare una riunione condominiale e con essa le delibere prese?
Grazie mille
J.
 

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