Oronzo Crescenzio
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In materia di condominio, è valida la disposizione del regolamento condominiale, di natura contrattuale, secondo cui le spese generali e di manutenzione delle parti comuni dell'edificio vanno ripartite in quote uguali tra i condomini, giacchè di diverso e legale criterio di ripartizione di dette spese in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino (art. 1123 C.C) è liberamente derogabile per convenzione (quale, appunto il regolamento contrattuale di condominio), nè siffatta deroga può avere può avere alcuna effettiva incidenza sulla disposizione inderogabile dell'art. 1136 C.C. ovvero su quella dell'art. 69 disp.att. del C.C., in quanto, seppure riguardo alla stessa materia del condominio negli edifici, queste disciplinano segnatamente i diversi temi della costituzione dell'assemblea, della validità delle deliberazioni e delle tabelle millesimali.