Renato50

Membro Attivo
Proprietario Casa
Buongiorno ai Partecipanti del Forum,
volevo avere conferma circa i millesimi necessari per apportare una modifica al Regolamento Condominiale vigente, in particolare la modifica all'articolo che prevede la costituzione del Fondo Cassa e la sua alimentazione di anno in anno di un importo pari al 10% delle spese preventivate per la gestione ordinaria. Ora essendo un "nuovo" Condominio, e viste le finalità del "fondo", in sede di assemblea ordinaria è stato posto il problema se non era il caso di evitare di alimentare eccessivamente il fondo con accantonamenti annuali, ma eventualmente prevedere versamenti a gestioni alterne. L'Amministratore ha precisato che la cosa non era fattibile in quanto non contemplata dal vigente "Regolamento Condominiale" e che per modificare quest'ultimo erano necessari i "1000 millesimi".
Dopo l'Assemblea, non essendo convinto della cosa, mi sono andato a leggere "La Riforma del Condominio", su un inserto pubblicato dal Corriere della Sera, dove viene indicato che: "per la delibera e/o la modifica del Regolamento è richiesto il "quorum" della maggioranza degli intervenuti in assemblea in rappresentanza di almeno 500 millesimi. Sia il regolamento che l'eventuale sua modifica richiedono, pena nullità, l'adozione della forma scritta (Cassazione 5/2/2013, n. 2668)."

E' così ?... sono sufficienti i 500 millesimi ? .... e per forma scritta si intende, l'argomento posto all'Odg dell'Assemblea e sua delibera riportata nel "verbale dell'Assemblea" ?
Ringrazio anticipatamente per le informazioni che mi vorrete fornire.

Renato50
 

Renato50

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie Jerry,

per l'utilissima tabella riepilogativa delle maggioranze necessarie per le diverse delibere Assembleari, dove al punto:

Millesimi  necessari per modifica Regolamento di Condominio.png


Pertanto, se interpreto bene, nel nostro caso la maggioranza necessaria per la modifica del Regolamento, all'articolo che prevede le modalità e la cadenza delle quote al Fondo Cassa, è quella prevista per le "Modifiche norme regolamentari (anche se contrattuale)" del 50% + 1 d.i. e del 50% d.v.. (d.i. - d.v.?)
Giusto?
Jerry, ancora una precisazione su quest'aspetto che non mi è chiaro: sia il regolamento che l'eventuale sua modifica richiedono, pena nullità, l'adozione della forma scritta (Cassazione 5/2/2013, n. 2668)

Grazie ancora e buon fine settimana

Renato50
 
J

JERRY48

Ospite
Forma scritta sia per regolamento che per variazione da comunicare all'amministratore entro 60 gg.
Buon fine settimana
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
una precisazione su quest'aspetto che non mi è chiaro: sia il regolamento che l'eventuale sua modifica richiedono, pena nullità, l'adozione della forma scritta
Non sembra difficile. Per il regolamento v'è il requisito della forma scritta ad substantiam.
Lo stesso requisito della forma scritta esiste anche per le modificazioni, perché esse, in
quanto sostitutive delle clausole originarie del regolamento, non possono non avere i medesimi requisiti delle clausole sostituite, dovendosi, conseguentemente, escludere la possibilità di una modifica per il tramite di comportamenti concludenti dei condomini.
Forma scritta sia per regolamento che per variazione da comunicare all'amministratore entro 60 gg.
Eh?
 
Ultima modifica:

Renato50

Membro Attivo
Proprietario Casa
Forma scritta sia per regolamento che per variazione da comunicare all'amministratore entro 60 gg.

Non sembra difficile. Per il regolamento v'è il requisito della forma scritta ad substantiam.

Scusate Jerry e Nemesis,
chiedo conferma se ho capito bene le Vostre indicazioni anche per la locuzione latina "ad substantian" (da Wikipedia "ai fini della sostanza") e sulle perplessità di Nemesis .... Eh? ... sulla comunicazione da farsi 60 gg. prima all'Amministratore, indicata da Jerry:

per poter apportare le modifiche al "Regolamento" un Condomino deve comunicare all'Amministratore, entro 60 gg dalla convocazione d'Assemblea Ordinaria (non credo sia necessaria la Straordinaria, giusto?) di inserire all'Odg la proposta di modifica dell'articolo del Regolamento, con la "formulazione del nuovo testo" dell'articolo da modificarsi.

Corretto?
Grazie ancora e buon fine settimana.

Renato50
 
J

JERRY48

Ospite
Il punto è che il condomino assente deve venire a conoscenza del deliberato per poterlo accettare o impugnare, come prescritto dall'art. 1109 del c.c.. Il codice parla di "comunicare la deliberazione". Ecco che l'amministratore deve essere in grado di dimostrare che l'assente sia stato informato ed anche quando sia stato informato, ed il metodo più idoneo è proprio l'invio del verbale.
Non inerente alla domanda specifica dell'OP.
Quindi e rettifico: al condomino assente entro 30 gg. non 60 gg.
 

Renato50

Membro Attivo
Proprietario Casa

Il codice parla di "comunicare la deliberazione". Ecco che l'amministratore deve essere in grado di dimostrare che l'assente sia stato informato ed anche quando sia stato informato, ed il metodo più idoneo è proprio l'invio del verbale.
Quindi e rettifico: al condomino assente entro 30 gg. non 60 gg.

Grazie Jerry,
adesso mi è chiaro il concetto di "comunicazione". Dopo la delibera da parte dell'Assemblea Ordinaria (giusto?) dell'avvenuta approvazione della modifica del "Regolamento", la decisione deve essere comunicata, entro 30 gg. dall'Assemblea, inviando copia del "verbale" ai Condomini assenti, al fine di evitare che la delibera possa essere impugnata.
Nel nostro caso i Condomini vengono informati preventivamente della richiesta di modifica del Regolamento, in quanto questa verrebbe inserita all'odg della convocazione dell'Assemblea Ordinaria. Pertanto i Condomini vengono informati prima e dopo con l'invio del verbale. :ok:

:stretta_di_mano: Renato50
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
la decisione deve essere comunicata, entro 30 gg. dall'Assemblea, inviando copia del "verbale" ai Condomini assenti, al fine di evitare che la delibera possa essere impugnata.
No. Al fine di consentire loro, se lo desiderino, di impugnarla. Lo potranno fare, entro 30 giorni dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione.
Quindi e rettifico: al condomino assente entro 30 gg. non 60 gg.
Ah sì? Non esiste una norma che preveda un termine entro cui comunicare le deliberazioni ai condomini assenti. In ogni caso, loro hanno 30 giorni di tempo da quando sono loro comunicate per impugnarle.
 

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