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User_16144

Ospite
Dove sono registrati il regolamento condominiale e le tabelle millesimali? Dove andare a cercarli e avere copia? Quali elementi servono per la ricerca?
Grazie a chi vorrà rispondermi.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Il regolamento condominiale contrattuale, quello cioé redatto dall' unico proprietario prima della vendita delle singole unità immobiliari, si trova presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della provincia nella quale si trova l'immobile. Il regolamento condominiale contrattuale è obbligatorio quando il condominio sarà composto da più di 10 condomini. Nel regolamento ci sono anche le tabelle millesimali di proprietà. Si può risalire al regolamento sapendo l'anno di fondazione del condominio, i dati catastali dell'immobile.
Diverso è il discorso per il regolamento di condominio assembleare, cioè quello approvato a maggioranza in una assemblea indetta dopo la creazione del condominio nella quale siano stati prersenti almeno 500/1000 dei proprietari.
 
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User_16144

Ospite
Grazie Luigi, mi riferivo proprio al regolamento condominiale contrattuale, cioè quello registrato dal costruttore del palazzo.
 

Ennio Alessandro Rossi

Membro dello Staff
Professionista
Il regolamento contrattuale è in genere allegato al primo atto di acquisto e richiamato "per relationem" nei successivi rogiti: Per cui và analizzato il proprio atto di acquisto, individuati gli estremi ivi richiamati .Il primo atto e l'allegato RC puo' essere richiesto sia al Notaio che alla conservatoria dei RRII come ben detto da Luigi

Per completezza ,norme pertinenti il regolamento (assembleare ) :
se non già esistente deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 ed allegato al registro indicato dal numero 7) dell'articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell'articolo 1107.
Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli artt. 1118 secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 c.c."

rif. II comma art.1136
2.Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
 
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