Nemesis

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Questa dizione solitamente si riferisce all'ammontare dell'imposta
No. Si riferisce a un atto che è soggetto a registrazione in termine fisso, come un contratto di locazione. Oppure non è soggetto a registrazione in termine fisso, come un atto sottoposto a registrazione solamente in caso d'uso, o registrato su base volontaria
era un banale errore?
Non era un errore!
 

uva

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era un banale errore?
Confermo che non è né un lapsus né un errore!
Si riferisce correttamente all'imposta di registro (ovviamente quando è dovuta), non all'imposta sui redditi da locazione.

Se può interessare, allego la Risoluzione 60/E del 28/06/2010 dell'Agenzia delle Entrate
(ved pag. n. 6)
 

Allegati

  • RIS 60 E.pdf
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basty

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Carissimi, facciamo un breve (?!) riepilogo..... delle domande.:
In periodi ordinari non mi sembra però che sia chiaro se l'accordo può essere sottoscritto retroattivamente. Deve invece essere registrato entro 30gg dalla sottoscrizione.
Non è soggetto a registrazione in termine fisso, dato che rientra tra gli atti che possono essere soggetti a registrazione volontaria. La registrazione serve per dare data certa all'accordo. Gli effetti della riduzione del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, decorrono dall’annualità successiva a quella in cui è stata concordato il nuovo canone.
Intanto chiedo conferma se ho inteso correttamente: poichè l'accordo di riduzione canone è soggetto a registrazione volontaria, non ci sono vincoli a dover registrare entro i soliti 30 giorni?
Non è soggetto a registrazione in termine fisso.
Questa dizione solitamente si riferisce all'ammontare dell'imposta: e nella fattispecie, la riduzione del canone è esentata dall'imposta di registro. Che relazione c'è con l'aspetto temporale?
No. Si riferisce a un atto che è soggetto a registrazione in termine fisso, come un contratto di locazione. Oppure non è soggetto a registrazione in termine fisso, come un atto sottoposto a registrazione solamente in caso d'uso, o registrato su base volontaria
.....Gli effetti della riduzione del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione, ai fini dell’imposta di registro, decorrono dall’annualità successiva a quella in cui è stata concordato il nuovo canone.
Confermo che non è né un lapsus né un errore!
Si riferisce correttamente all'imposta di registro (ovviamente quando è dovuta), non all'imposta sui redditi da locazione. .... vedi Risol: 60 del 28/06/2010

Allora.....: se volevamo avere la risposta esatta alle domande poste, avremmo potuto appoggiarci al sito Normattiva o al CeRDEF: il guaio è che spesso il loro contenuto è assimilabile a questa perla legislativa, che qui allego a mo' di esempio.
Esempio che mi pare affine (e non lo dico con sarcasmo) alla precisazione prodotta dal nostro caro e prezioso Nemesis

....... provate a leggere ....
DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23
Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043)
Vigente al: 28-4-2020

CAPO III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

Art. 15.

(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18
novembre 2019, n. 133)

1. L'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,
n. 133, e' sostituito dai seguenti:
"3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma
1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal
comma 1, lettera c), numero 3), del presente articolo, fatta salva
l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come
modificati dal presente articolo, sono soggetti alla notifica di cui
al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012
l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in societa' che
detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore
finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE)
2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019.

.... ora alle domande sopra poste forse era più semplice e chiara questa citazione, posteriore alla Risoluzione 60, che ancora prevedeva l'imposta di registro in termine fisso:
Decreto-legge del 12/09/2014 n. 133
ART. 19
1. La registrazione dell'atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere e' esente dalle imposte di registro e di bollo.

.... e per quanto concerne l'aspetto della scadenza temporale, avrebbe chiarito ai poveri mortali, una ancor più semplice citazione, sempre tratta dalla circ. 60/E:

Si fa presente, tuttavia, che il perfezionamento dell’accordo di riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro (come pure ai fini delle imposte dirette), e conseguentemente, la corresponsione di una minore imposta.
Premesso quanto sopra, occorre rilevare che ai sensi dell’articolo 8 del TUR, anche in assenza di un obbligo di legge “Chiunque vi abbia interesse può richiedere in qualsiasi momento, pagando la relativa imposta la registrazione di una atto”.

.... è quindi solo questione di intendersi.
Dal forum io mi aspetto risposte corrette, ma anche chiare e comprensibili... anche ai non addetti ai lavori.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Dal forum io mi aspetto risposte corrette, ma anche chiare e comprensibili.
Concordo.
E mi pare che la risposta corretta, chiara e comprensibile l'hai avuta da @Nemesis nei post n. #9 e #11.
Risposte soprattutto brevi e concise che, secondo me, le rendono ancora più comprensibili.

Io mi sono solo permessa di osservare che quanto a te sembrava un lapsus o un errore è quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate in quella Risoluzione.
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Grazie: io mi sono invece permesso di far osservare che la stessa Agenzia delle Entrate in quella risoluzione, a scanso di equivoci, precisava tra parentesi:
La riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell’imposta di registro (come pure ai fini delle imposte dirette), e conseguentemente, la corresponsione di una minore imposta.

Sicuramente io sono stato tratto in inganno da quel solo accenno alla imposta di registro: ma francamente la risposta sintetica di Nemesis era decisamente troppo sintetica e si prestava ad equivoci: la Agenzia delle Entrate almeno aveva aggiunto , a scanso di malintesi, anche la precisazione sulle imposte dirette.

Visto che ci siamo aggiungerei una ulteriore osservazione: la Agenzia delle Entrate è sempre molto restia a parlar chiaro quando si tratta di possibili riduzioni di Entrate...; mi spiego.
Anche il riferimento alle imposte di registro, è piuttosto ermetico, in quella precisazione: perchè si dà il caso che per le imposte di registro GIA' versate nella annualità precedente, non maturerà alcun credito se nel corso d'anno si attua una riduzione del canone.
E anche se la registrazione è volontaria, non ti ricorda se non dietro sollecito, che ai fini delle imposte dirette è indispensabile effettuare la registrazione.
La nuova base imponibile, verrà presa in considerazione, (per il registro) solo nella annualità successiva: e nel caso la riduzione del canone dovesse cessare nel corso della nuova annualità, sarà appunto ri-dovuta la imposta di registro, Per quanto riguarda le imposte dirette ne scaturirà automaticamente la conseguenza.
 

Liederman

Membro Attivo
Proprietario Casa
si possa fare una registrazione retroattiva
È possibile effettuare la registrazione entro il 30 giugno 2020.

Il 30 giugno si avvicina e purtroppo siamo lontani da poter fare un accordo di riduzione e tanto meno di registrarlo.

Al di là delle norme di questo periodo, non mi è ancora chiaro se è possibile una registrazione retroattiva.... In luglio/agosto posso registrare la riduzione del canone relativo ad Aprile/Maggio/Giugno ?
 

Aidualc

Membro Attivo
Professionista
Ciao a tutti! Aggiornamento (non trovo la discussione in cui se ne era parlato di più).
Info di ieri da una collega.

Sta presentando in questi giorni una riduzione di canone di locazione retroattiva.

Contratto a uso diverso (locale commerciale C/1) in essere dal 2013.
Riduzione da 7000 euro annui a 2500 euro applicata tramite RLI web dall'1 maggio 2020 al 30 aprile 2021 (classico negozietto turistico estivo che non ha proprio aperto, quest'anno).

Registrazione riduzione telematica gratuita. Dice fattibile su riduzioni di canone che rientrano nell'anno 2020. Se invece si volesse registrare una riduzione che parte più indietro, nel 2019, il programma non l'accetta e bisogna farlo allo sportello alla vecchia maniera.

@basty mi pare ci fossero rimasti dubbi, con questa altra conferma direi che ci siamo
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
Dice fattibile su ...
Deduco che la ammissibilità non discende da una conferma della Agenzia delle Entrate ma semplicemente dal fatto che la nuova procedura RLI accetta tale retroattivita! E' già molto.

Per altro trova conferma da un altro fatto, che per altro verso non brillava di coerenza.

Avevo effettuato una registrazione di riduzione subito dopo la proclamazione del lock-down, con mod 69, e scrittura firmati digitalmente ed inviati via pec .(Milano)

Nonostante ciò dopo mesi mi è stato chiesto/ricordato di produrre gli originali quando fosse possibile; alle mie rimostranze mi hanno consigliato di compilare il nuovo RLI con effetto retroattivo; un mese fa circa mi arriva una nuova richiesta di completare la pratica con l'atto notorio ed impegno alla consegna documenti: per cortesia ho inviato l'atto notorio sperando fosse finita. No, dopo poco è arrivata la lettera che mi comunicava il Nr. di registrazione, ma confermava la richiesta dei documenti originali.

A sto punto ho inviato via pec un interpello alla dir reg, richiamando la pag web e soprattutto rimarcando il fatto che la firma digitale rende autentica/conforme all'originale la documentazione (Nemesis mi scusi se ho dato una definizione imprecisa) ed è obbligatoria per una miriade di pratiche legali
A stretto giro di posta mi risponde la Direzione, anche telefonicamente, scusandosi e giustificandosi col fatto che la "modulistica" corrente di risposta, non contemplava la eccezione della firma digitale.....

Far digerire ... i Servizi Agili ... ai burocrati che temono di perdere il posto ... è dura!
 

Aidualc

Membro Attivo
Professionista
Avevo effettuato una registrazione

Anch'io sono giorni che mi chiedo se andare a perdere una mezz'ora buona allo sportello per portare gli originali di 2 riduzioni già fatte (di cui una su un contrato già chiuso) o se provare a procedere col doppione web.
Anche le scartoffie via mail/pec/RLI non sono poche, cmq!
 

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