cristianorossi

Membro Attivo
Professionista
Se la trattativa avviene tra privati, e quindi al rogito si dovrà versare l'imposta di registro, le imposte su caparre e acconti vengono considerate acconto di imposta e quindi scalate dal totale. Se invece l'acquisto è da impresa, con pagamento di IVA, le somme versate non sono recuperabili.
Accidenti meglio i geometri.:^^::risata:
 

cristianorossi

Membro Attivo
Professionista
ah, dimenticavo

Originariamente Scritto da cristianorossi
L'agenzia delle entrate non tiene copia di ciò ma appone solo un numero di registrazione che riporta la tipologia di registrazione e la data. Quindi se si dovesse controllare se un altro preliminre è stato registrato non si avrebbe nessun tipo di riscontro in quanto manca proprio un archivio tale di detta documentazione.

(erwan ha scritto: non è esatto.
(almeno secondo l'opinione che ci si fa spiluccando il Testo Unico sull'imposta di registro)

allora prova a registrare un preliminare e vedi come và

Originariamente Scritto da cristianorossi
il preliminare ha valore fino alla data in cui è accordato il termine tra le parti, che è obbligatorio scrivere sul preliminare per via della validità.
quale norma stabilisce questo obbligo?

oppsss, quì hai ragione, sono scivolato, in effetti volevo scrivere consiglito (fortemente)
Originariamente Scritto da cristianorossi
Quello che non sò, personalmente, è se non cè la data di termine allora il preliminare ha comunque validità 3 anni.

correttamente: la trascrizione del contratto definitivo deve seguire entro un anno dalla data convenuta tra le parti per la sua conclusione, e comunque entro tre dalla trascrizione del preliminare.

non parlo di trascrizione o registrazione, ma della validità temporale del preliminare stesso. Comunque ho visto varie sentenze che giudicavano in diverse maniere la mancanza del termine a seconda dei casi

p.s. scusate per le postate scorrette ma ho poca dimestichezza
 

erwan

Membro Assiduo
poi ci sono le spese tipo.. 0.50% della caparra, 3% degli acconti..
evidentemente stavo rispondendo genericamente a quali fossero le "spese tipo in casi di registrazione del preliminare;
nel caso di acquisto da costruttore infatti le disposizioni soggette ad IVA, come l'acconto sul prezzo, non saranno imponibili agli effetti del registro, risultando dovuta la sola imposta di registro in misura fissa.
non rientra invece nell'ambito applicativo dell' IVA la dazione di caparra.
vedi in merito la risoluzione Agenzia delle Entrate del 2007...
Accidenti meglio i geometri.:^^::risata:
:occhi_al_cielo:
 

cristianorossi

Membro Attivo
Professionista
Originariamente Scritto da cristianorossi
poi ci sono le spese tipo.. 0.50% della caparra, 3% degli acconti..
evidentemente stavo rispondendo genericamente a quali fossero le "spese tipo in casi di registrazione del preliminare;
nel caso di acquisto da costruttore infatti le disposizioni soggette ad IVA, come l'acconto sul prezzo, non saranno imponibili agli effetti del registro, risultando dovuta la sola imposta di registro in misura fissa.
non rientra invece nell'ambito applicativo dell'IVA la dazione di caparra.
vedi in merito la risoluzione Agenzia delle Entrate del 2007...

Le tasse vanno applicate su caparra e acconti senza IVA.
Già, se il venditore è una ditta (è il caso di chi ha aperto 'sta discussione) lo 0.5% ed il 3% non si recupareano.
Ergo trascrivere è meglio ma costa di più!!

Originariamente Scritto da cristianorossi
Accidenti meglio i geometri.
 

erwan

Membro Assiduo
Boh, forse dove lavori tu è diverso da Padova, mah.
Misteri della burocrazia.
e va bene che a volte succede di rilevare prassi diverse tra uffici diversi, ma mi pare ben strano che Padova possano applicare come dici la legge sull'imposta di registro, che recita molto chiaramente:

Art. 18. Effetti della registrazione
1. La registrazione, eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi a norma dell'art. 2704 del codice civile.
2. L'ufficio del registro conserva gli originali e le copie trattenute ai sensi dell'art. 16 ed i modelli di cui all'art. 17 e, trascorsi dieci anni, li trasmette all'archivio notarile, ad eccezione delle denunce di contratti verbali e dei modelli che vengono distrutti.
3. Su richiesta delle parti contraenti, dei loro aventi causa o di coloro nel cui interesse la registrazione e' stata eseguita, l'ufficio del registro rilascia copia delle scritture private, delle denunce e degli atti formati all'estero dei quali e' ancora in possesso nonche' delle note e delle richieste di registrazione di qualunque atto pubblico o privato....
 

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