pdb9000

Nuovo Iscritto
Sono relativamente nuovo di questo splendido forum e Vi chiederei un supporto esemplificativo per l'iter di registrazione di un preliminare dopo i 20giorni dalla data di stipula.
Per mia praticita' vi imposto un esempio:
acquisto immobile prima casa al prezzo di 300.000€ da costruttore, caparra 10.000, acconto 50.000, preliminare in data 01/01/2010.
Supponendo che voglia registrare il 01/12/2010 come si calcola la sanzione per ritardato pagamento? Quali codici tributo usare nell'f23?
Mi scuso in anticipo se l'argomento e' gia' stato trattato e vi ringrazio in anticipo per qualsiasi chiarimento.

Paolo
 

acquirente

Nuovo Iscritto
Sono relativamente nuovo di questo splendido forum e Vi chiederei un supporto esemplificativo per l'iter di registrazione di un preliminare dopo i 20giorni dalla data di stipula.
Per mia praticita' vi imposto un esempio:
acquisto immobile prima casa al prezzo di 300.000€ da costruttore, caparra 10.000, acconto 50.000, preliminare in data 01/01/2010.
Supponendo che voglia registrare il 01/12/2010 come si calcola la sanzione per ritardato pagamento? Quali codici tributo usare nell'f23?
Mi scuso in anticipo se l'argomento e' gia' stato trattato e vi ringrazio in anticipo per qualsiasi chiarimento.

Paolo

Il preliminare di compravendita DEVE essere registrato (art 10 DPR 131/1986- Finanziaria 2007) entro i 20 giorni successivi dalla stipula dell’atto stesso con applicazione dell’imposta fissa di € 168,00 (codice tributo 109T) oltre all’imposta di registro proporzionale nelle misure dello 0,50% sull’importo della caparra e del 3% sull’importo dell’acconto (codice tributo 104T). L’obbligo della registrazione del preliminare ricade sulle parti e in maniera solidale sull’agente immobiliare intervenuto, pertanto, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, l’Agenzia delle Entrate, può scegliere il soggetto dal quale pretendere il pagamento.
Le imposte pagate per la registrazione del preliminare verranno scomputate all’atto notarile fornendo al notaio copie in originali dei pagamenti effettuati. Per effettuare la registrazione è necessario prima di tutto il versamento delle imposte presso banca o ufficio postale mediante la presentazione allo sportello del modello F23 in triplice copia sul quale andranno riportati i dati dell’acquirente e del venditore.
Poi andrà compilato l’apposito modello di richiesta di registrazione (modello 69) disponibile presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate. Sul preliminare di registrazione dovranno essere apposte le marche da bollo da € 14,62 ogni 100 righi di scrittura. In caso di ritardata registrazione (oltre i 20 giorni successivi all’atto) verrà applicata una sanzione del 30% sull’imposta dovuta e gli interessi legali.

Riferimenti normativi

* Legge 296/2006 Finanziaria per il 2007;
* D.L. 262/2006 Collegato alla Finanziaria per il 2007;
* D.L. 223/2006 convertito dalla Legge 248/2006 Manovra bis.
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
IMPOSTA DI REGISTRO
- omessa presentazione della richiesta di registrazione di un atto
La sanzione e' tra 120 e 240% dell'imposta prevista. Se si ottempera (registrando il contratto e pagando l'imposta) entro 90 gg, la sanzione e' ridotta al 10% (1/12 del minimo)(*). Entro l'anno, 12% (1/10 del minimo)(*).
ADUC - Scheda Pratica - SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE PER LE ABITAZIONI

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Il preliminare di compravendita DEVE essere registrato (art 10 DPR 131/1986- Finanziaria 2007) entro i 20 giorni successivi dalla stipula dell’atto stesso con applicazione dell’imposta fissa di € 168,00 (codice tributo 109T) oltre all’imposta di registro proporzionale nelle misure dello 0,50% sull’importo della caparra e del 3% sull’importo dell’acconto (codice tributo 104T). L’obbligo della registrazione del preliminare ricade sulle parti e in maniera solidale sull’agente immobiliare intervenuto, pertanto, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, l’Agenzia delle Entrate, può scegliere il soggetto dal quale pretendere il pagamento.
Le imposte pagate per la registrazione del preliminare verranno scomputate all’atto notarile fornendo al notaio copie in originali dei pagamenti effettuati. Per effettuare la registrazione è necessario prima di tutto il versamento delle imposte presso banca o ufficio postale mediante la presentazione allo sportello del modello F23 in triplice copia sul quale andranno riportati i dati dell’acquirente e del venditore.
Poi andrà compilato l’apposito modello di richiesta di registrazione (modello 69) disponibile presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate. Sul preliminare di registrazione dovranno essere apposte le marche da bollo da € 14,62 ogni 100 righi di scrittura. In caso di ritardata registrazione (oltre i 20 giorni successivi all’atto) verrà applicata una sanzione del 30% sull’imposta dovuta e gli interessi legali.
» L’obbligo della registrazione del preliminare di compravendita - CaseinRete.org – Blog
 

raflomb

Membro Assiduo
Se la registrazione avviene dopo i 20 giorni bisognerà versare la sanzione prevista per tardiva registrazione che si applica nella misura del 15% se la registrazione avviene entro 90 giorni e nella misura del 24% se avviene entro un anno dal termine di scadenza previsto.
Per evitare dette sanzioni, ove ci sia accordo tra le parti è ben possibile redigere nuovo preliminare affermando che i 60.000 € dati in acconto sul maggior prezzo vengano qualificati a titolo di caparra confirmatoria.
 

Dalam

Membro Attivo
Professionista
Ho seguito le indicazioni qui riportate ma - essendo la discussione datata - ho riscontrato che sono errate, con solo riferimento all'importo della sanzione

In sintesi - come confermatomi dal numero verde dell'Agenzia delle Entrate la sanzione attualmente è:

del 3% se il ritardo non supera i 30 giorni.
del 3,75 % se il ritardo è oltre i 30 giorni, ma comunque entro l'anno.




In altro blog ho trovato questo riferimento - sul perchè non si paga più il 30% di sanzione - che posto qui, senza averlo verificato ma mi pare completo:
Art. 13 del D.Lgs 472/1997

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione
non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative
di accertamento delle quali l’autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della
sua commissione;
b) ad un sesto, se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione
e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine
per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
nel corso del quale è stata commessa la violazione
ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,
entro un anno dall’omissione o dall’errore;
c) a un ottavo del minimo di quella prevista per
l’omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a
trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento
del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati
al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio,
il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione
dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione dell’avviso di liquidazione.
4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di
omissione o di errore non incidenti sulla determinazione
e sul pagamento del tributo esclude l’applicazione
della sanzione, se la regolarizzazione avviene
entro tre mesi dall’omissione o dall’errore.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono
stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l’attenuazione della sanzione.
 

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