Ho seguito le indicazioni qui riportate ma - essendo la discussione datata - ho riscontrato che sono errate, con solo riferimento all'importo della sanzione
In sintesi - come confermatomi dal numero verde dell'Agenzia delle Entrate la sanzione attualmente è:
del 3% se il ritardo non supera i 30 giorni.
del 3,75 % se il ritardo è oltre i 30 giorni, ma comunque entro l'anno.
In altro blog ho trovato questo riferimento - sul perchè non si paga più il 30% di sanzione - che posto qui, senza averlo verificato ma mi pare completo:
Art. 13 del D.Lgs 472/1997
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione
non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative
di accertamento delle quali l’autore o i soggetti
solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della
sua commissione;
b) ad un sesto, se la regolarizzazione degli errori e
delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione
e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine
per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno
nel corso del quale è stata commessa la violazione
ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica,
entro un anno dall’omissione o dall’errore;
c) a un ottavo del minimo di quella prevista per
l’omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a
trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento
del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati
al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio,
il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione
dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla
notificazione dell’avviso di liquidazione.
4. Il ravvedimento del contribuente nei casi di
omissione o di errore non incidenti sulla determinazione
e sul pagamento del tributo esclude l’applicazione
della sanzione, se la regolarizzazione avviene
entro tre mesi dall’omissione o dall’errore.
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono
stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l’attenuazione della sanzione.