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Norme generali
Il Piano Casa si applica a tutti gli edifici realizzati legittimamente (anche quelli per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato in sanatoria, compresi il caso della formazione del silenzio assenso) e a quelli non ultimati ma che abbiano ricevuto il titolo abilitativo edilizio. La normativa, importante novità rispetto alla legge precedente, si applica anche nelle zone agricole e nelle zone più urbanizzate delle aree naturali protette. Sono esclusi gli insediamenti urbani storici, come individuati dal Piano territoriale paesistico regionale, le aree di rischio idrogeologico molto elevato, i casali e i complessi rurali realizzati in epoca anteriore al 1930, gli edifici costruiti nelle aree del demanio marittimo. Per gli ampliamenti di edifici esistenti è prevista la possibilità di ‘monetizzare’ il mancato rispetto degli standard urbanistici nel caso sia impossibile realizzare le opere di urbanizzazione secondaria necessarie. Tale possibilità viene invece esclusa per i cambi di destinazione d’uso.

Le norme relative ad ampliamenti, demolizione e ricostruzione, cambi di destinazione d’uso resteranno in vigore per tre anni dalla data di pubblicazione della legge.

Ampliamento di edifici esistenti
Gli ampliamenti sono permessi in aderenza o adiacenza rispetto al fabbricato esistente, ma non in sopraelevazione. Possono comportare anche un incremento delle unità immobiliari e devono essere realizzati nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente. Devono essere realizzati nel rispetto delle normative sulla bioedilizia, qualora comportino l'uso di fonti di energia rinnovabile non inferiore a un kilowatt, l’incremento di cubatura arriva al 30%. In caso di adeguamento dell'intero edificio alla normativa antisismica, le percentuali di ampliamento variano a seconda della localizzazione degli edifici stessi, con incrementi che possono arrivare al 35%.

a) residenziali. Rispetto al precedente Piano Casa, la possibilità di ampliare l’edificio non è più limitata alle sole abitazioni di dimensione inferiore ai mille metri cubi. L'incremento massimo è del 20%, per un massimo di 70 mq di Superficie utile lorda. Non ci sono più le limitazioni previste della legge precedente sulle aree agricole.

b) non residenziali. Lo stesso limite del 20% è previsto per gli edifici non residenziali, per un massimo di 200 mq per ogni edificio. Nel caso di edifici con destinazione ad attività produttive e artigianali il limite è del 25%, per un massimo di 500 mq. Chi usufruisce dell'ampliamento dovrà mantenere la destinazione d’uso per almeno 10 anni.

Cambi di destinazione d'uso
È consentito il cambio di destinazione d’uso, con intervento di ristrutturazione, sostituzione, demolizione e ricostruzione, completamento, per gli edifici non residenziali dismessi. È consentito l'ampliamento del 30% rispetto alla superficie utile esistente. Con tali interventi, che non si potranno realizzare nelle zone omogenee D (industriali) con superficie superiori a dieci ettari e nelle zone omogenee E (zone destinate all'agricoltura), sarà possibile trasformare la destinazione d'uso in residenziale, fino a un massimo di 15 mila mq. Una quota fra il 30 e il 35% (a seconda della superficie realizzata) dovrà essere destinata alla locazione a canone concordato (housing sociale). Sono previsti interventi anche nelle aree edificabili libere con destinazione non residenziale: potranno essere realizzate abitazioni, fino a una superficie massima di 10mila mq. Anche in questo caso il 30% dovrà essere destinato all’housing sociale.

Demolizione e ricostruzione
Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici:
a) per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50% è previsto l'ampliamento fino al 35%;
b) per edifici a destinazione prevalentemente non residenziale, ampliamento fino al 35%, comunque non superiore a 350 mq, a condizione che nella ricostruzione si rispettino le destinazioni d’uso previste negli strumenti urbanistici;
c) per edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a 500 mq in condizioni di degrado, ampliamento fino al 60%, a condizione che venga mantenuto almeno il numero precedente di unità immobiliari in capo ai proprietari.
d) per gli edifici in zona agricola tale ampliamento non può superare il 20% della cubatura esistente.

Interventi di recupero
In deroga agli strumenti urbanistici, sono consentiti interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori, pertinenziali (come ad esempio garage, locali di servizio) con tetti di volume differenti a seconda della destinazione d’uso degli edifici e della loro localizzazione. Tali interventi sono cumulabili, a differenza degli altri, con gli ampliamenti, nel caso in cui riguardino tipologie residenziali unifamiliari e plurifamiliari a schiera.

Programmi di riqualificazione urbana
Al fine di riqualificare porzioni di territorio caratterizzate da tessuti edilizi degradati, edifici isolati, ma anche territori di interesse naturalistico, ambientale e culturale, i Comuni adottano programmi integrati, che possono prevedere demolizioni e ricostruzioni con spostamento delle cubature in zone differenti. In questo caso è previsto un premio pari a un massimo del 75% in più delle volumetrie demolite. Nel caso la delocalizzazione interessi zone costiere può essere previsto un premio di cubatura fino al 150%.

Mutuo sociale e misure per l'edilizia residenziale pubblica
Per quanto riguarda l’edilizia residenziale pubblica, la principale novità rispetto alla legge precedente è costituita dal ‘mutuo sociale’, ideato per consentire l’acquisto di case, in particolare degli alloggi Ater o degli alloggi di edilizia sovvenzionata costruiti appositamente. Tali mutui copriranno l’intero prezzo dell’immobile, avranno un tasso dell’1%, rate non superiori al 20% del reddito familiare del beneficiario. Il pagamento sarà sospeso in caso di disoccupazione o altro impedimento al pagamento del beneficiario. Sono, inoltre, previste una serie di misure per permettere la costruzione di nuove case popolari individuando aree senza costi aggiuntivi (densificazioni dei piani di zona, cambi di destinazione d'uso di terreni di proprietà delle Ater).

Altre misure
Sono previste deroghe agli strumenti urbanistici per quanto riguarda la realizzazione di impianti sciistici e attività estrattive. È prevista una procedura accelerata per quanto riguarda la realizzazione o il completamento di edifici o strutture di pubblico interesse (ospedali, scuole, università, porti, strutture alberghiere). La deroga agli strumenti urbanistici, in questi casi, è autorizzata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previa intesa con il ministero dei Beni culturali. Il Consiglio regionale si esprime entro 120 giorni. Nelle aree naturali protette è consentita la realizzazione di impianti e attrezzature sportive finalizzati alla valorizzazione del paesaggio. Per una serie di strumenti urbanistici attuativi, inoltre, viene introdotta la possibilità di un'approvazione diretta da parte delle giunte comunali, qualora i consigli non li approvino entro 90 giorni. Prevista, poi, una procedura abbreviata per la definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia ancora pendenti. È istituito, infine, l'osservatorio regionale del territorio, con il compito di monitorare le trasformazioni edilizie in atto e di proporre interventi in merito alla pianificazione.


Il nuovo Piano Casa sarà a breve pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
(riproduzione riservata)
Da : LAZIO, APPROVATO IL PIANO CASA
 

susanna benedetti

Nuovo Iscritto
Piano casa Lazio 2011

Buongiorno,desideravo capire se con il nuovo piano casa in zona agricola protetta a Roma e' possibile cambiare destinazione a una rimessa agricola che ,ho appurato,ha i requisiti perche' divenga abitazione .Sapreste gentilmente,darmene notizia?Ringraziandovi.
 

metronos

Nuovo Iscritto
questo è un argomento molto interessante per il quale andrebbe aperto un argomento ad hoc.
io ho gia' sottoposto agli amici del forum un quesito inerente tale argomento ma sono costretto a ripresentarlo perche' da una prima lettura della legge non mi è chiara una cosa:

io possiedo un piano servizi in una zona agricola in provincia di Roma (fa parte di un fabbricato (2° piano) dove sono presenti due appartamenti sottostanti (piano terra e primo piano).
per realizzare il piano sevizi ho ottenuto regolare concessione anche se, successivamente, ho effettuato modifiche interne (senza aumentare il volume) per rendere lo stesso utilizzabile come appartamento.
l'altezza del piano servizi è di mt, 2,30. Secondo voi potro' effettuare il cambio di destinazione d'uso avendo un'altezza inferiore a quella attualmente prevista per gli ambienti ad uso residenziale (mt. 2,40)?
posso inventarmi qualche cosa? avete precedenti?
Potete leggere il punto c) dell'articolo 4 della legge regionale dove è previsto che:
.... il cambio di destinazione è consenito nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente.
grazie veramente di cuore... una buona giornata a tutti
 

metronos

Nuovo Iscritto
leggendo meglio la legge sembrerebbe positiva la risposta alla mia domanda sulle altezze (... qualora venga comprovata l'impossibilità dell'adeguamento ... (tra queste c'è anche l'altezza) è prevista l'applicazione di un contributo straordinario....) Alcuni articoli di stampa riportano che questo non si applica per i cambi di destinazione d'uso. Chi dice la verità, sicuramente la legge ma perche' ho trovato due articoli che dicono la stessa cosa, errori degli estensori?
Qualche anima pia mi conforta con la sua interpretazione... eppure questo è argomento di interesse generale, a distanza di giorni solo un utente ha fatto un'osservazione.
aspetto il vostro preziosissimo contributo. grazie e buone vacanze
tonino
 

metronos

Nuovo Iscritto
possibile che non ci sia nessuno interessato a questo benedetto e tanto attesa piano casa che condivida con me tutti i dubbi che sembrano emergere dalla lettura del testo normativo....?
sicuramente è il periodo estivo che rallenta l'interesse ma sono convinto che a settembre questo argomento.... piacerà a molti. un saluto a tutti tonino

Aggiunto dopo 5 minuti ....

scusami maidealista.... ma io la cosa che ti riporto tra "i punti" non l'ho trovata nel testo del piano casa .. puoi indicarmi l'articolo o aiutarmi a capire? la cosa l'ho letta su altri giornali ma credo che sia una previsione caduta durante il dibattito. ti riporto quanto tu hai scritto nel post precedente:

............, gli edifici costruiti nelle aree del demanio marittimo. Per gli ampliamenti di edifici esistenti è prevista la possibilità di ‘monetizzare’ il mancato rispetto degli standard urbanistici nel caso sia impossibile realizzare le opere di urbanizzazione secondaria necessarie. Tale possibilità viene invece esclusa per i cambi di destinazione d’uso.


domanda: a me non sembra che la possibilità di monetizzare è stata esclusa per i cambi di destinazioni d'uso. caso di riferimento: piano servizi appartenente ad un fabbricato per il quale si vuol procedere alla modifica di destinazione che non comporta aumento di volumetria..

grazie per la sua interpretazione.. buona giornata tonino
 

metronos

Nuovo Iscritto
grazie maidealista, spero comunque che qualcuno che ha il mio stesso problema risponda a questo argomento in modo da provocare qualcuno che conosce nel dettaglio quello che di buono si puo' trarre da questa opportunità. resto comunque in attesa di chiarimenti anche per altri aspetti che mi sembrano buoni motivi di confronto. ciao e a grazie a tutti
 

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