La comunione convenzionale
Questo particolare regime patrimoniale della famiglia poco conosciuto ha delle interessanti particolarità in seguito riscontrabili : è disciplinato dall'art. 210 del codice civile italiano
Con questo si può affermare pertanto che i regimi patrimonale dei coniugi sono 3 : I coniugi possono sciegliere tra il regime di comunione legale e quello di comunione convenzionale; o rinunciando all'idea della comunione dovranno scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Alcuni beni non possono far parte della Comunione Convenzionale:
-beni di uso strettamente personale
-beni utilizzati nell'esercizio della professione (tranne quelli utilizzati nella azienda famigliare oggetto di comunione )
-i risarcimenti ad indennizzo del danno
-la pensione percepita per perdita parziale/totale della capacità lavorativa
Particolarità:
1-La comunione convenzionale implica i beni siano detenuti alla pari (50% cadauno).
2-La comunione convenzionale soggiace alle stesse norme previste per la comunione Legale.
3-I coniugi possono farvi rientrare beni personali ricevuti prima del matrimonio
4-I coniugi possono farvi rientrare i beni ricevuti successivamente per donazione o successione.
La comunione convenzionale deve essere stipulata solo per atto pubblico.
APPENDICE LEGISLATIVA:--Sezione IV--Della comunione convenzionale-
Art. 210. -Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.
-I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.--I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale---Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.
Art. 211. --Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.
Questo particolare regime patrimoniale della famiglia poco conosciuto ha delle interessanti particolarità in seguito riscontrabili : è disciplinato dall'art. 210 del codice civile italiano
Con questo si può affermare pertanto che i regimi patrimonale dei coniugi sono 3 : I coniugi possono sciegliere tra il regime di comunione legale e quello di comunione convenzionale; o rinunciando all'idea della comunione dovranno scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Alcuni beni non possono far parte della Comunione Convenzionale:
-beni di uso strettamente personale
-beni utilizzati nell'esercizio della professione (tranne quelli utilizzati nella azienda famigliare oggetto di comunione )
-i risarcimenti ad indennizzo del danno
-la pensione percepita per perdita parziale/totale della capacità lavorativa
Particolarità:
1-La comunione convenzionale implica i beni siano detenuti alla pari (50% cadauno).
2-La comunione convenzionale soggiace alle stesse norme previste per la comunione Legale.
3-I coniugi possono farvi rientrare beni personali ricevuti prima del matrimonio
4-I coniugi possono farvi rientrare i beni ricevuti successivamente per donazione o successione.
La comunione convenzionale deve essere stipulata solo per atto pubblico.
APPENDICE LEGISLATIVA:--Sezione IV--Della comunione convenzionale-
Art. 210. -Modifiche convenzionali alla comunione legale dei beni.
-I coniugi possono, mediante convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, modificare il regime della comunione legale dei beni purché i patti non siano in contrasto con le disposizioni dell'articolo 161.--I beni indicati alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 179 non possono essere compresi nella comunione convenzionale---Non sono derogabili le norme della comunione legale relative all'amministrazione dei beni della comunione e all'uguaglianza delle quote limitatamente ai beni che formerebbero oggetto della comunione legale.
Art. 211. --Obbligazioni dei coniugi contratte prima del matrimonio.
I beni della comunione rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio limitatamente al valore dei beni di proprietà del coniuge stesso prima del matrimonio che, in base a convenzione stipulata a norma dell'articolo 162, sono entrati a far parte della comunione dei beni.