Nel giorno A un locatore, relativamente ad un immobile locato con canone concordato ed opzione della cedolare secca, ha ottenuto convalida di sfratto per morosità (con contestuale emanazione di decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni non corrisposti) con fissazione della data di esecuzione del rilascio al giorno B. Dunque il contratto è stato risolto dal giudice.
E' pacifico che il locatore, per i canoni non percepiti sui quali ha pagato l'imposta, ha diritto ad un credito da utilizzare nella prima dichiarazione dei redditi utile. Ho però bisogno di alcuni chiarimenti riguardanti la condotta che il locatore deve tenere dopo la convalida di sfratto:
1. E' necessario che il locatore informi l'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta risoluzione del contratto da parte del giudice? E se sì, è corretto che il locatore si consideri esentato dal versamento dell'imposta di registro, tenuto conto dell'adesione all'opzione della cedolare secca?
2. Per il periodo A-B il conduttore è obbligato a corrispondere una indennità di occupazione pari all'importo dell'ultimo canone di locazione. Poiché questa indennità ha natura sostitutiva del canone di locazione, essa ne eredita la natura e va dunque considerata come reddito fondiario. Due dubbi:
- Poniamo che il conduttore paghi. Si applica l'IRPEF e non più la cedolare secca?
- Poniamo invece che il conduttore non corrisponda alcunché relativamente al periodo di occupazione dell'immobile successivo alla data di convalida di sfratto. E' corretto che in questo caso il locatore - in forza del fatto che a partire dalla data di convalida dello sfratto per morosità i canoni non percepiti non contribuiscono alla formazione del reddito - non dichiari l'indennità sostitutiva? (al contrario di ciò che è tenuto a fare per i canoni veri e propri non percepiti qualora la data di convalida dello sfratto sia posteriore al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi)?
3. L'ultimo dubbio riguarda il regime relativo all'IMU. Fino al giorno (A) della convalida il contratto di locazione a canone concordato è in essere, per cui, relativamente a tale periodo, l'importo dell'IMU sarà quello previsto nel caso di locazione con canone concordato (dunque il locatore beneficerà della riduzione del 25% prevista dalla legge di stabilità 2016). Ma relativamente al periodo A-B (data di convalida-data di esecuzione fissata dal giudice)?
E' pacifico che il locatore, per i canoni non percepiti sui quali ha pagato l'imposta, ha diritto ad un credito da utilizzare nella prima dichiarazione dei redditi utile. Ho però bisogno di alcuni chiarimenti riguardanti la condotta che il locatore deve tenere dopo la convalida di sfratto:
1. E' necessario che il locatore informi l'Agenzia delle Entrate dell'avvenuta risoluzione del contratto da parte del giudice? E se sì, è corretto che il locatore si consideri esentato dal versamento dell'imposta di registro, tenuto conto dell'adesione all'opzione della cedolare secca?
2. Per il periodo A-B il conduttore è obbligato a corrispondere una indennità di occupazione pari all'importo dell'ultimo canone di locazione. Poiché questa indennità ha natura sostitutiva del canone di locazione, essa ne eredita la natura e va dunque considerata come reddito fondiario. Due dubbi:
- Poniamo che il conduttore paghi. Si applica l'IRPEF e non più la cedolare secca?
- Poniamo invece che il conduttore non corrisponda alcunché relativamente al periodo di occupazione dell'immobile successivo alla data di convalida di sfratto. E' corretto che in questo caso il locatore - in forza del fatto che a partire dalla data di convalida dello sfratto per morosità i canoni non percepiti non contribuiscono alla formazione del reddito - non dichiari l'indennità sostitutiva? (al contrario di ciò che è tenuto a fare per i canoni veri e propri non percepiti qualora la data di convalida dello sfratto sia posteriore al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi)?
3. L'ultimo dubbio riguarda il regime relativo all'IMU. Fino al giorno (A) della convalida il contratto di locazione a canone concordato è in essere, per cui, relativamente a tale periodo, l'importo dell'IMU sarà quello previsto nel caso di locazione con canone concordato (dunque il locatore beneficerà della riduzione del 25% prevista dalla legge di stabilità 2016). Ma relativamente al periodo A-B (data di convalida-data di esecuzione fissata dal giudice)?