Gianna53

Membro Attivo
Scusate, c'è qualcuno che ha letto il nuovo D.L. 98/2011 art. 27 sul nuovo regime dei minimi e sapermi dire in parole povere come viene applicato?
Grazie. :domanda:
 

salvo cervino

Nuovo Iscritto
Art. 27 del DL n. 98/2011 c.d. manovra correttiva - modifica del regime dei contribuenti minimi
11.07.2011 19:14
Art. 27 del DL n. 98/2011 c.d. manovra correttiva - modifica del regime dei contribuenti minimi
Versione definitiva

Art. 27

(Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità)

1. Per favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche: a) che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione; b) che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L’imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che:
a) il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività di cui al comma 1, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro. Il regime di cui ai periodi precedenti è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anni di età.

3. Coloro che, per effetto delle disposizioni di cui al comma 1, pur avendo le caratteristiche di cui ai commi 96 e 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono beneficiare del regime semplificato per i contribuenti minimi ovvero ne fuoriescono, fermi restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché dalle liquidazioni e dai versamenti periodici rilevanti ai fini dell'IVA previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100. I soggetti di cui al periodo precedente sono altresì esenti dall’imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il regime di cui al comma 3 cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una della condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. I soggetti di cui al comma 3 possono optare per l’applicazione del regime contabile ordinario. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

6. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate sono dettate le disposizioni necessarie per l’attuazione dei commi precedenti.

7. Il primo e il secondo periodo del comma 117 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono soppressi. Al terzo periodo le parole “Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del periodo precedente,” sono soppresse.

X Gianna53 spero di essere stato esaustivo
Saluti
Salvo
 

Gianna53

Membro Attivo
Questa la situazione di mio figlio:
Ha iniziato un'attività lavorativa (ditta individuale) nell'anno 2009, nel 2010 è entrato nel regime dei minimi, dove è tutt'ora, ha quindi tutte le caratteristiche richieste, ha 32 anni, per quello che ho capito può rientrare nel nuovo regime dal 1 gennaio 2012 fino a tutto il 2013 (4 anni dall'inizio dell'attività lavorativa). E' giusto? Alla fine dei 4 anni dovrebbe rientrare nel regime dei minimi che da ciò che leggo sui vari siti è molto più restrittivo di quello di ora in quanto oltretutto vengono inseriti nuovamente gli studi di settore. Ho capito bene? Grazie per un'eventuale risposta. Gianna
 

Gianna53

Membro Attivo
Regime dei minimi 2012

Si così è, dura lex sed lex.
saluti
Salvo

Scusate, sono trascorsi tre mesi dall'ultima risposta, e il dubbio che ho ora è il seguente:
Mio figlio prima di prendere l'attività del padre (nel 2009) era coadiuvante senza stipendio, ha quindi rilevato l'attività, nel 2010 è entrato nel regime dei minimi, ora vorrebbe entrare nel nuovo regime dei minimi, ma la legge non contempla la figura del coadiuvante, si parla di dipendenti, di collaboratori familiari, ma non di coadiuvante e nessuno sa darmi una risposta chiara, qualcuno sa dirmi se vi può rientrare o no? Grazie Gianna
 

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