Vedi: abbiamo un approccio diverso. Non ho infatti chiesto come "risolvere" la domanda; bensì sto riflettendo sulla congruità delle affermazioni.
Ti aggiungo un dettaglio: al cap. esenzioni il regolamento comunale parla solo di reddito. All'art. 2 dove tratta la imponibilità, parla però di reddito complessivo: ma quale? quello di col 1 o quello di col.5? Logica vorrebbe (come tu stesso sei pervenuta), fosse quello di col 5.
Potrei chiedere al Comune conferma di cosa interpretano per redditi, ma resta una risposta verbale,
priva di effetto se in contrasto con le regole implementate dal SW Redditi.
Quindi il contribuente deve prima verificare se ha diritto all'esenzione in base al Reddito di cui al rigo RN1 colonna 1 e a quanto deliberato dal suo Comune.
Si , in sostanza mi riferivo a quello: ma guarda che tale affermazione è di carattere generale, e il regolamento di Torino "sarebbe" in contrasto con tale indicazione se non accennasse anche a questa condizione di carattere generale. Invece pare non ne faccia proprio cenno: e uno sarebbe portato a seguire le indicazioni di Torino alla lettera.
E' assolutamente ininfluente il nome del Comune o il nome del Contribuente (per inciso sarebbe mio figlio, non c'è alcun segreto): se il diritto alle agevolazioni fiscali è soggetto al RN1 col 1, ciò dovrebbe valere a Torino, Caltanissetta, Milano o dove vuoi tu.
Comunque ho esteso il tuo suggerimento, consultando il Regolamento di Milano, che recita:
Art. 5 - Soggetto passivo
1.L'addizionale è dovuta dalle persone fisiche ed è
determinata applicando l'aliquota indicata all'art. 3 al reddito complessivo calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta. L'addizionale è dovuta solo se, per lo stesso anno, è dovuta l'imposta sui redditi delle persone fisiche
Art. 6 - Esenzioni
1.Nel rispetto degli equilibri di Bilancio, l'Ente può prevedere soglie di esenzione per ì cittadini in possesso di determinati requisiti di reddito, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2.A decorrere dall’anno 2020,
l'addizionale all'imposta sul reddito non è dovuta se il reddito imponibile determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di € 23.000.
3.Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l’aliquota di cui all'art. 3 al reddito imponibile complessivo.
Chiarissimo, e da nessuna parte si accenna alla suddetta verifica
Quindi il contribuente deve prima verificare se ha diritto all'esenzione in base al Reddito di cui al rigo RN1 colonna 1
Allora capisci che se gli estensori di Torino, e Milano non si sognano di riferirsi al diritto all'esenzione in base al Reddito di cui al rigo RN1 colonna 1
ed io e te arriviamo alla medesima conclusione, il dubbio che il fiscalista della Agenzia delle Entrate sia più realista del Re appare molto giustificato.