Cassazione Penale, Sezione V, 13 ottobre 2009 n. 39959
In base a quanto disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza citata gli amministratori vedono circoscritte le loro responsabilità che in conseguenza restanto subordinate alla dimostrazione del fatto che la loro inerzia sia la base determinante dell’incidente. La suprema corte, ha così accolto il ricorso di un amministratore annullando con rinvio una condanna penale nei suoi confronti.
Ergo: Se l'amministratore è stato edotto del pericolo (con lettera raccomandata o altro mezzo di prova) e non ha provveduto ad adottare le precauzioni atte ad evitare il sinistro risponderà civilmente e penalmente delle sue omissioni; diversamente se nessuno lo ha informato del pericolo ( che non pare di tutta evidenza ) potrà dimostrare la sua NON responsabilità