geremeas

Membro Attivo
Proprietario Casa
Gentt.mi utenti, chiedo cortesemente un parere in merito a quanto segue:
Devo costruire un muro che deve dividere il giardino di proprietà dalla area sosta auto condominiale;
attualmente esiste una rete metallica ed una rete oscurante di divisione di nostra proprietà;
in questo anno 2019 si possono detrarre le spese di costruzione?
sono comprese anche le opere di sbancamento nel giardino?
sono necessari permessi per iniziare i lavori?
Grazie e cordiali saluti.
Geremeas
 
U

User_29045

Ospite
Partiamo dall'ultima domanda, "Sono necessari permessi per iniziare i lavori?"

Muri di cinta: non serve il Permesso di Costruire, basta una SCIA | Ediltecnico.it

Copio & Incollo dalla fonte qui sopra citata, in quanto Internet è una giungla: ti addormenti nel deserto e ti risvegli nella foresta amazzonica, o viceversa. Ciò che oggi c'è, domani potrebbe non esserci più, o al contrario ciò che non c'è oggi, domani potrebbe esserci.

La realizzazione muri di cinta (altrimenti detti muri di recinzione) e le cancellate che non superano la soglia della “trasformazione urbanistico-edilizia” non richiede il permesso di costruire. Lo dice il Consiglio di Stato. In generale, la loro realizzazione rimane assoggettata al regime della SCIA, se non superano in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia. Serve invece il permesso di costruire quando superano la soglia.
Ma per definizione i muri di cinta non superano tale soglia, quindi i muri di cinta non richiede mai il permesso di costruire.
Lo conferma la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10/2016 del 4 gennaio.
Ricordiamo che per muro di cinta (nella dizione contenuta nell’art. 4, comma 7, lett. c), d.l. 5/10/1993 n. 398, convertito con modificazioni in Legge 4/12/1993 n. 493, e sostituito per effetto dell’art. 2, comma 60, l. 23.12.1996 n. 662) si deve intendere l’opera di recinzione che non modifica sostanzialmente la conformazione del terreno e che assume natura pertinenziale in quanto ha solo la funzione di delimitare, proteggere o al limite abbellire la proprietà.
Un muro può essere qualificato come muro di cinta quando ha determinate caratteristiche:
– destinazione a recingere una determinata proprietà,
– altezza non superiore a tre metri,
– emerge dal suolo ed ha entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni.
Nel Testo unico dell’edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non è scritto se per il muro di cinta ci sia bisogno del permesso di costruire come intervento di nuova costruzione (ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) o se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001.
In seguito viene richiesta la segnalazione certificata di inizio di attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo introdotto dal comma 4-bis dell’articolo 49 d.-l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.
Per capire che tipo di permesso occorre, bisogna far riferimento all’impatto effettivo che le opere generano sul territorio, dice il CdS.
“L’orientamento prevalente di questo Consiglio di Stato, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, è nel senso che più che all’astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorre far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) quante volte abbia l’effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie”.
Quindi “Sulla base di tale approccio attento al rapporto effettivo dell’innovazione con la preesistenza territoriale, e che prescinde dal mero e astratto nomen iuris utilizzato per qualificare l’opus quale muro di recinzione (o altre simili), la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990”.
Come detto sopra, appare pleonastico l’aggettivo “modesto”, perchè un muro di cinta è sempre modesto, in quanto per definizione del suddetto d.l. 5/10/1993 n. 398 non altera mai la configurazione del territorio. Visto che il CdS considera “modesto” il muro di cinta che non altera il territorio, l’aggettivo diventa di troppo.
Ne consegue che la sentenza del CdS vale per tutti i muri di cinta. Dunque, tale sentenza non dice niente di nuovo rispetto all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo introdotto dal comma 4-bis dell’articolo 49 d.-l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.
“Non contraddice quanto appena detto la circostanza che, nel caso specifico, la precitata sentenza di questa Sezione n. 3408 del 2014, il Collegio abbia invece ritenuto necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di cinta con altezza al colmo pari a 1,70 mt., tenuto conto del fatto che la ratio decidendi era nel senso che quel singolo intervento aveva determinato un’incidenza sull’assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un’apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia”.
Dunque, non c’è una misura standard oltre alla quale si può dire che il muro di cinta cessa di essere tale e cambia la connotazione territoriale e necessita di PDC. Dipende dal singolo territorio, dalla sua conformazione e dalle opere che vi sono già costruite.
Tutti i virgolettati sono tratti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 10/2016 del 4 gennaio sui muri di cinta.
 
Ultima modifica di un moderatore:
U

User_29045

Ospite
Se apri il pdf che qui sotto ho allegato, e cerchi la parola muri, troverai quanto segue:


Muri di cinta: intervento ammesso "Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti"

Muri esterni di contenimento:
intervento ammesso "Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti"

Muri interni
: intervento ammesso "Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi"

quindi ti risponderei così:

- Le spese di costruzione sono sicuramente detraibili;
- Le opere di sbancamento del giardino te le fai mettere in preventivo come necessarie e prioritarie, esplicitamente indicate, quindi recuperi pure queste;
- Per i permessi basta la SCIA, e non serve il permesso. Devi comunicare l'inizio dell'attività nei tempi e nei modi previsti dalla legge.
 

Allegati

  • Guida_Ristrutturazioni_edilizie_MARZO_2019.pdf
    1.007,6 KB · Visite: 35

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Se apri il pdf che qui sotto ho allegato, e cerchi la parola muri, troverai quanto segue:
Muri di cinta: intervento ammesso "Riparazione conservando caratteristiche uguali a quelle preesistenti"
Muri esterni di contenimento:
intervento ammesso "Riparazione o rifacimento con materiali e sagoma uguali a quelli preesistenti"
Muri interni
: intervento ammesso "Riparazione o rifacimento conservando la stessa posizione, anche con materiali diversi"
Hai riportato gli interventi sulle parti condominiali, e non quelli sulle singole unità abitative. Per queste ultime, le "riparazioni" sono interventi di manutenzione ordinaria, e quindi non ammessi fruire della detrazione.
 
U

User_29045

Ospite
Questo è il tuo pensiero, @Nemesis

Se invece leggiamo qui:

Realizzazione recinzione intorno la casa di famiglia, le agevolazioni fiscali

COPIO & INCOLLO TESTUALMENTE:

La realizzazione di recinzioni, di muri di cinta e cancellate rientra tra le spese di manutenzione straordinaria.

Interventi di manutenzione straordinaria – I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali aspetta l’agevolazione fiscale sono:
  • costruzione di scale interne e scale di sicurezza, rifacimento di scale e rampe, installazione di ascensori;
  • realizzazione e miglioramento dei servizi igienici;
  • interventi finalizzati al risparmio energetico;
  • recinzione dell’area privata;
  • sostituzione di infissi esterni, serramenti o persiane con serrande e modifica del materiale o della tipologia di infisso.
Quindi, come vedi, si può recuperare il 50% della spesa sostenuta in 10 anni.

Il postante sta recintando l'area privata realizzando un muro di cinta in luogo di una rete metallica che ovviamente offre poca garanzia contro le intrusioni.
 
U

User_29045

Ospite
Preciso che si parla di "lavori sulle SINGOLE UNITA' IMMOBILIARI", quindi non è un lavoro condominiale.

Paga il postante, e recupera il postante.
 
U

User_29045

Ospite
Infatti. Ma tu avevi riportato al post #3 le descrizioni degli interventi ammessi sulle parti condominiali!

Ho sbagliato. Però l'importante è che al postante sia arrivato il messaggio sintetico "costruisci un muro di cinta per la tua proprietà, e recuperi l'IRPEF".

Tutto il resto sono miei deliri, sapete bene che non sono un legale, non sono un notaio, non sono un agente immobiliare, non sono un commercialista.
E' già tanto se parlo, no? :D
;)
 

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