uva

Membro Storico
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solitamente si procede alla riformulazione di un "preventivo" con trasferimento degli eventuali "residui" in conto anticipo.
Il problema sorge se il consuntivo annuale viene redatto dall'amministratore e approvato dall'assemblea quando il venditore Tizio non è più condòmino.
I saldi a credito dei proprietari (anche di Tizio per i suoi millesimi) vengono riportati nel preventivo dell'esercizio successivo, quindi a vantaggio dell'acquirente Caio che in quell'anno non era condòmino.
 
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uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Se la risposta giusta è la 1) ossia l'amministratore restituisce al venditore Tizio il fondo cassa o comunque il conguaglio a credito, mi sarebbe utile un riferimento normativo.
Mi pare ambiguo che la decisione dipenda dalle consuetudini o dall'opinione del singolo amministratore.
Grazie.
 
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uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Secondo me l'amministratore dovrebbe avvisare Tizio, inviandogli il consuntivo e comunicandogli la convocazione dell'assemblea.
Trattandosi dell'assemblea che delibera sul consuntivo dell'esercizio in cui Tizio era proprietario, lui non avrebbe diritto a partecipare?
Eventualmente insieme a Caio, se in contemporanea si approva il bilancio preventivo?

Se dopo il rogito Tizio viene ignorato dall'amministratore non ha alcuna possibilità di essere informato, salvo abbia contatti "informali" con qualche condòmino che gli presenta i conti.
 
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BeppeX88

Membro Assiduo
Proprietario Casa
Nelle 2 compravendite che ho fatto, l'amministratore in un paio di mesi e fatti i dovuti conteggi, ha dato al precedente proprietario la quota che gli spettava come disavanzo. In automatico e senza il mio intervento. È un'operazione che deve fare l'amministratore in automatico, il nuovo proprietario non deve intervenire
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
se il consuntivo annuale viene redatto dall'amministratore e approvato dall'assemblea quando il venditore Tizio non è più condòmino.

Che corrisponde al 99,99% dei casi visto che è pressochè impossibile che il Rogito coincida (o immediatamente successivo) con la data di approvazione del Bilancio Consuntivo.

Secondo me l'amministratore dovrebbe avvisare Tizio, inviandogli il consuntivo e comunicandogli la convocazione dell'assemblea.

Tizio (ex condòmino) non ha più diritto di partecipare alle assemblee nel momento stesso in cui firma il Rogito (salvo si faccia rilasciare delega dal nuovo proprietario ...ma in tal caso vota in sua vece).

I saldi a credito dei proprietari (anche di Tizio per i suoi millesimi) vengono riportati nel preventivo dell'esercizio successivo,

Solo se l'improvvido amministratore non abbia proceduto a sistemare come sopra suggerito ...o ne sia stato dispensato per decisione del venditore.

mi sarebbe utile un riferimento normativo
Le Leggi non possono prevedere tutte le casistiche...esistonon sentenze anche di 3° grado ma vanno lette "cum grano salis" e tenendo presente che non sono "legge" e spesso certi Giudici hanno la mente contorta/ottrenebrata).

Senza ripetermi (non ricordo più quante volte ho "esternato" in materia) ti rimando qui:
 

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