uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Perché è importate questa frase?
Perché dimostra che il cessionario ha ricevuto copia del contratto di locazione, alla cui stipula non partecipò.
Quindi non potrà negare di conoscerne le clausole, anche se per sua negligenza non le legge o non le capisce.

Dovrebbe essere ovvio che il cessionario conosce il contratto
Ora può dire di conoscerlo e in seguito, specialmente se non lo rispetterà, affermare diversamente.

perché subentra.
Perché gli interessa subentrare, e in futuro potrebbe non "interessargli" il rispetto delle clausole contrattuali.

In caso di problemi e/o inadempienze contrattuali non vi è nulla di ovvio. Rileva ciò che è stato scritto e firmato da tutti i soggetti coinvolti.
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
lo scioglimento del contratto lo decide sempre il giudice...
No.
La risoluzione opera automaticamente, al momento in cui la dichiarazione del contraente che vuole avvalersene perviene a conoscenza del destinatario.
Il giudice si limiterebbe a dichiarare la risoluzione già avvenuta, a seguito dell'inadempimento di una delle parti previsto come determinante per la sorte del rapporto.
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Se lo dici tu... Io la clausola ce l'avevo (anche con doppia firma), ma l'avvocato mi ha detto che avrei dovuto seguire il normale iter di sfratto e così ho dovuto fare. Il giudice ha confermato, se ne è infischiato della clausola risolutiva (che gli è stata presentata) e ha seguito il solito iter per lo sfratto (poi concesso, ma dopo otto mesi...)
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
la clausola ce l'avevo (anche con doppia firma), ma l'avvocato mi ha detto che avrei dovuto seguire il normale iter di sfratto
Infatti al conduttore moroso è riconosciuta la possibilità di sanare la morosità in udienza ex art. 55 l. 392/1978, indipendentemente dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione.

Ne avevamo parlato qui:


post #11 e #13 da cui la seguente conclusione:
anche chi fosse munito di clausola risolutiva espressa potrà essere sottoposto alla spada di Damocle della sanatoria ex art.55 legge equo canone; il contratto in precedenza risolto a tutti gli effetti, avrà nuova vita e il locatore dovrà riversare le imposte per i canoni percepiti a far data dall'ordinanza del giudice e per la durata del contratto (un girone dantesco.... quando poi il conduttore ricominciasse a non pagare! Ergo altra messa in mora, altra risoluzione, altro procedimento per morosità.... ecc.)
 

basty

Membro Storico
Proprietario Casa
2) Firmate una scrittura in cui tu locatore, gli attuali inquilini che rimangono e quello nuovo sig. Y
Perchè? Non ho letto se si tratti di locazione in solido o indipendente fra i 4 inquilini. In ogni modo, perchè è necessario (non discuto sull'opportuno) l'assenso dei coinquilini?
 

Gagarin

Membro Assiduo
Professionista
Infatti al conduttore moroso è riconosciuta la possibilità di sanare la morosità in udienza ex art. 55 l. 392/1978, indipendentemente dalla clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione.
Appunto. Allora a che serve mettere la clausola risolutiva, se non come deterrente?
 

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