uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Ho trovato una sentenza
Sì, mi pare logico che anche il vostro conduttore non possa esigere indennizzi se continua ad esercitare la stessa attività nello stesso locale.

Dato che
ha inviato una lettera, tramite un legale, con l' ammontare dell' indennita' dovuta
se voi non gliela riconoscete è possibile che la questione finisca in tribunale.
Secondo me sarebbe opportuna una transazione bonaria stragiudiziale: gli pagate una certa somma, perché dovrà esercitare l'attività in un locale più piccolo, di importo inferiore all'indennità ex art. 34 l. 392/1978.
Tale accordo, se e quando sarà raggiunto, dovrà essere redatto dagli avvocati, in modo che in seguito il conduttore più nulla abbia a pretendere.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
la sentenza è vecchia di 26 anni e non si sa se è stata appellata.
Comunque sarà il conduttore che si farà due conti se gli conviene stare nello stesso stabile senza magazzino, rischiando di non prendere l'indennizzo, oppure se spostarsi in un altro edificio che più soddisfa le sue esigenze e prendere l'indennizzo.
 

Achille 21

Membro Junior
Proprietario Casa
Pongo un quesito . Cosa succede alla scadenza naturale del.contratto commerciale se il locatore ha comunicato al conduttore che non intende rinnovarlo?
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Cosa succede alla scadenza naturale del.contratto commerciale se il locatore ha comunicato al conduttore che non intende rinnovarlo?
se la comunicazione è stata mandata nei modi e nei tempi previsti dalla legge il conduttore lascia i locali ed intasca la indennità di avviamento se si trasferisce in un altro indirizzo, o altra via
 

Clematide

Membro Attivo
Proprietario Casa
Ho trovato una sentenza interessante del tribunale di Roma

Non condivisa, però, da giurisprudenza più recente, ad esempio Cassazione 7992/2009 che precisa che l'indennità spetta al conduttore anche se continua ad esercitare la medesima attività in un locale dello stesso immobile o in un immobile nelle immediate vicinanze.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
giurisprudenza più recente,
Concordo, e aggiungo quanto segue.

la Corte ha ritenuto che “…l'indennità di avviamento spetta anche se il conduttore continui ad esercitare la medesima attività in altro locale dello stesso immobile o in diverso immobile situato nelle vicinanze…” (Cass. 11770/2017 – Cass. n. 7992/2009 – Cass. n. 2834/2002)

In conclusione si può affermare che il diritto all'indennità consegue, dunque, in modo automatico alla cessazione del contratto, nella rigorosa misura prestabilita dalla legge, indipendentemente dal maggiore o minore danno subito dal conduttore (Cass n. 2734/1985).

Infatti è escluso che il locatore possa subordinarne il pagamento alla dimostrazione della prova del concreto avviamento (Cass. n. 2616/1986).

Fonte:
 

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