Jrogin

Fondatore
Membro dello Staff
Professionista
Sinceramente credo che prima a procedere a qualsiasi iniziativa bisogna verificare se il proponente acquirente(ppa) ha costituto in mora il proponente venditore(ppv).
In pratica ppa avrebbe dovuto inviare almeno con 15gg di anticipo una RR al ppv invitandolo il giorno dd/mm/aaaa alle ore xx,xx presso il notaio caio per la stipula del contratto definitivo di vendita. Se ppv non si presenta o se non è in grado di stipulare l'atto definitivo di vendita per mancanza di documentazione essenziale, in questo caso diventa inadempiente e la ppa può far valere i suoi diritti.

Per un piccola precisazione sulla differenza tra caparra confirmatoria e penitenziale allego gli artt. del codice civile:

Articolo 1385. Caparra confirmatoria.
Se al momento della conclusione del contratto una parte dà all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.
Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l'altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra.
Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali.

Articolo 1386. Caparra penitenziale.
Se nel contratto è stipulato il diritto di recesso per una o per entrambe le parti, la caparra ha la sola funzione di corrispettivo del recesso.In questo caso, il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella che ha ricevuta.
 

Gratis per sempre!

  • > Crea Discussioni e poni quesiti
  • > Trova Consigli e Suggerimenti
  • > Elimina la Pubblicità!
  • > Informarti sulle ultime Novità

Le Ultime Discussioni

Alto