valeria82

Nuovo Iscritto
vale x entrambi i contendenti, le regole sono x tutti o no????:daccordo::idea:


certo! quindi non vale la regola della data del timbro postale e dunque di invio della racc a/r come mi era sembrato i capire ma quella della ricezione della stessa.
Il termine decorrerà da quando il locatore riceve la raccomandata e nel caso di specie il contratto si è dunque rinnovato.
Grazie per il tempo che mi state dedicando ma naufrago in cassazioni e opinioni discordanti
 

maidealista

Fondatore
Membro dello Staff
Proprietario Casa
disdetta inviata per mezzo di racc il 27/12/2010
ma recapitata il 30.06.2010.
Come si coniuga la tua affermazione con quanto afferma la Posta ? :domanda:
"La Posta Raccomandata si spedisce presso gli uffici postali. Viene consegnata solo al destinatario o a un suo incaricato e, se non c'è nessuno a riceverla, va ritirata all'ufficio postale indicato nell'avviso di giacenza. Entro i primi 5 giorni la giacenza è gratuita, dal sesto al trentesimo giorno si pagano 0,52 euro. Dopo 30 giorni la Posta Raccomandata è rispedita al mittente.
Poste Italiane - Posta Raccomandata
:daccordo:
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
e allora vale la data di spedizione con a.r. come spiegato nel mio post ciao, potrài trovare sentenze varie una annulla l'altra e così via, ma per quanto mi riguarda e per la mia esperienza oltre mezzo secolo, il giudice mi ha sempre accettato la data di spedizione, anche con a.r. ritornata al mittente e doverosamente tenuta chiusa
 

valeria82

Nuovo Iscritto
Le date mi sono state indicate dal mio datore di lavoro.
Come mi fai osservare sono errate o comunque improbabili.
Credo che comunque il problema stia nel fatto che la disdetta al "conduttore" sia stata inviata nei tempi ma pervenuta in ritardo.
Si tratta di stabilire se al caso di specie si applica l'art.1335 in quanto atto recettizio.
La Cassazione che ti riporto dà rilevanza alla ricezione.
Guardando in giro vedo che si tratta d un problema che si sono posti in molti ma non trovo soluzioni chiare o comunque suffragate da giurisprudenza.Spero nel tuo aiuto. Sono in stage e conduco questa ricerca con un pò d'ansia.
grazie infinite
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
il postino non potendo recapitare la a.r. rilascia una cartolina con data di avviso di tentato recapito e dopo 30 gg. ritorna al mittente, se al 25° giorno il destinatario ritira la missiva qual'è da data di invio della a.r. :daccordo:;)???

Aggiunto dopo 1 :

fa fede la data di spedizione? secondo la più svariata giurisprudenza:daccordo:
 

valeria82

Nuovo Iscritto
Io ho trovato questo:

Per rispettare i sei mesi antecedenti la scadenza contrattuale e per ritenere valida la disdetta inviata dal proprietario, deve essere presa in considerazione la data di invio della raccomandata?
No: la Corte di Cassazione, con sentenza numero 5164 del 1991 ha stabilito che la lettera raccomandata di disdetta del contratto di affitto, quale atto unilaterale, si reputa conosciuta nel momento in cui perviene al destinatario

Dal Sole24ore Questioni giuridiche L’esperto risponde
La disdetta costituisce un atto negoziale, unilaterale e "recettizio", concretizzantesi in una manifestazione di volontà diretta ad impedire la prosecuzione o la rinnovazione tacita del rapporto locativo (in giurisprudenza, si veda Cassazione n. 3763/79); pertanto, in applicazione della regola generale dettata dall'articolo 1335 del Codice civile, occorre far riferimento alla data di ricezione della lettera raccomandata a/r da parte del conduttore.

Concluderei che nel caso da te prospettato l'avviso rilasciato dal postino soddisfi la condizione di conoscibilità ex 1335 da parte del conduttore destinatario della disdetta
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
tu hai citati una sentenza della cassazione n. 3763/79 sono passati 32 anni e se fai una ricerca adeguata ne trovi a iosa di sentenze che dicono il contrario, ora continuare su questo problema non avremo più fine, fai un salto in cancelleria del tribunale e vedi di chiarire i tuoi dubbi in merito, e in seguito saprài come comportarti auguri:daccordo::fiore:
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
L'unica data valida in caso di recesso è quella in cui si presume ricevuta la comunicazione. In mancanza di prove che attestino l'impossibilità della ricezione, tale data è considerata quella della comunica della giacenza presso gli uffici postali.
Bisogna inoltre considerare la buona fede del destinatario della missiva che, fino a prova contraria, scaduto il termine per la disdetta, può ritenere rinnovato il contratto.
Pertanto il quesito posto da Valeria82 è che la comunicazione non è pervenuta in tempo.
 

valeria82

Nuovo Iscritto
In realtà l'Avv.to mi ha consigliato di distinguere le fattispecie precisando che
dalla natura di atto recettizio della disdetta discende (secondo quanto anticipato) che,
ai fini della tempestività dell’atto, deve aversi riguardo non già al momento di
spedizione della comunicazione, bensì a quello della effettiva ricezione da parte del
destinatario a differenza di quanto è disposto dall’art. 2, commi 1 e 5, della legge in
relazione alla comunicazione di rinnovo o di disdetta alla seconda scadenza, secondo
cui sembrerebbe sufficiente il mero invio dell’atto al fine di ottenere l’effetto volutto..
Il caso di cui mi sto occupando sembra rientrareproprio nell'art. 2 l. 431/98
 

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