Allora se è per questo avrei dovuto anche chiedere di farmi tutti i lavori che servivano invece di provvedere da me...e per quanto riguarda la cauzione mi spettavano sempre gli interessi maturati dal deposito delle stesse...ma parliamoci chiaro: quanti proprietari lasciano in deposito la cauzione restituendola con gli interessi? E quanti proprietari si affrettano a restituire la cauzione quando l'inquilino "onesto" che dite voi se ne va via?? .............
Io restituisco sempre la cauzione con gli interessi legali dal giorno in cui l'ho incamerata, anche perché la deposito su un conto-deposito (ora Rendimax di IFIS) dove, se vincolata, mi rende almeno quanto gli interessi legali o poco meno. Del resto nessun locatore è una banca che sfrutta la liquidità fornitagli dal conduttore per fare speculazioni (erogare prestiti o mutui), pertanto se la lasciasse sul conto corrente ordinario o su un libretto dovrebbe poi pagare gli interessi legali di tasca sua.
Io restituisco sempre la cauzione per intero se l'inquilino mi lascia l'appartamento in ordine, pulito e ridipinto a nuovo come gliel'ho fatto trovare al suo arrivo e questo subito dopo averlo visionato insieme a lui. Diversamente gli chiedo se vuole provvedere lui a completare pulizia e pittura più eventuale ripristino di danni oppure se desidera che provveda io rivalendomi sulla cauzione. In tal caso lo faccio, provvedo a farmi rilasciare le fatture e/o gli scontrini delle spese e gli restituisco, al termine dei lavori, il resto della cauzione unitamente ai giustificativi di spesa.
Io provvedo sempre ad eseguire, tramite artigiani di mia fiducia, le riparazioni straordinarie che dovessero rendersi necessarie nell'appartamento locato, purché l'inquilino mi avverta tempestivamente se c'è qualcosa che non va.
E' nel mio interesse per conservare il valore dell'immobile nel tempo, sarei un masochista se non lo facessi.
Per la manutenzione ordinaria, invece, deve provvedere l'inquilino poiché così dispone il nostro Codice Civile (articoli 1576-1577, 1592-1593 e, soprattutto, 1609-1610 nonché 1004-1005 sull'usufrutto) e l'articolo 9 della legge 392/1978. Nei contratti poi si possono definire anche ripartizioni specifiche e diversamente concordate delle spese di manutenzione.
Se così non è il Codice Civile fa carico all'inquilino delle spese relative alla piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso (nel tuo caso il bidet che traballa, le lampadine che si fulminano, le cerniere degli armadi che si allentano, le pareti che si sporcano con i radiatori o che si graffiano ecc.) mentre sono a carico del proprietario le spese straordinarie dipendenti da vetustà (es. la cassetta di un wc che si è incancrenita e arrugginita negli anni va cambiata dal proprietario, mentre un cambio del solo galleggiante che si è bloccato va fatto dall'inquilino) o da caso fortuito (un incidente, oppure gli effetti di poggia, neve o fulmini o shock elettrico).
Aldilà dei luoghi comuni e dei pregiudizi che hai chiaramente espresso nel tuo post, credo quindi che se ognuno fa la parte del proprio dovere rispettando il contratto e le leggi che regolano la materia (ovviamente bisogna conoscerle almeno a grandi linee), il rapporto di locazione si possa avviare e chiudere nel massimo rispetto e nella reciproca soddisfazione.