Puoi far riferimento all'articolo n. 6 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, che dice:
"Art. 6
Successione nel contratto
In caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto il coniuge, gli eredi ed i parenti ed affini con lui abitualmente conviventi. In caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo. In caso di separazione consensuale o di nullità matrimoniale al conduttore succede l’altro coniuge se tra i due si sia così convenuto."
Quindi se ci fossero stati la moglie e/o i parenti citati nell'articolo suddetto conviventi con tuo padre nell'appartamento quando lui è deceduto, queste persone sarebbero subentrate nel contratto di locazione.
In mancanza, il contratto è risolto; praticamente concluso con la morte dell'unico inquilino.
Se il proprietario non se ne convince, si possono cercare delle sentenze che convalidano quanto sopra.