premessa
Art. 1121.-Innovazioni gravose o voluttuarie.
il fatto è che ormai il magistrato, diventato vecchio pure lui, dopo aver abitato in gioventù al 4° piano senza ascensore, non considera più l'ascensore una innovazione gravosa e voluttuaria.
Non sempre è necessaria, per l’installazione di un ascensore, la maggioranza qualificata, di cui all’art. 1136 – V comma – C.C. (maggioranza dei condomini e almeno i 2/3 del valore millesimale dell’edificio).
La presenza infatti, nell’immobile condominiale di una persona anziana (ultrasessantacinquenne), invalida o portatrice di handicap, indipendentemente dal fatto che la stessa sia condomino o un suo familiare, oppure semplicemente un conduttore o un suo familiare, conferisce alla stessa il diritto di chiedere all’assemblea (ex legge 09/01/1989 n. 13) l’approvazione a maggioranza semplice, di una delibera per l’installazione dell’ascensore considerata quale innovazione diretta al superamento delle barriere architettoniche.
L’approvazione in questo caso, potrà avvenire in prima convocazione, con la maggioranza degli intervenuti, rappresentanti i 501 millesimi dell’edificio; in seconda convocazione, con una maggioranza di almeno 1/3 dei partecipanti al condominio ed 1/3 del valore millesimale dell’edificio (sono cioè sufficienti 334 millesimi).
Anche in questo caso, la relativa spesa va ripartita secondo i millesimi di proprietà (ex art. 1123 C.C.) Onde superare eventuali opposizioni da parte dei condomini dissenzienti, potranno essere presi possibili accordi tendenti a ridurre l’onere a carico dei proprietari
delle unità immobiliari site al piano terra o rialzato, gravando di converso, il concorso alla spesa sui proprietari delle unità site ai piani superiori.
Infine, il condomino con handicap, che ha ottenuto un contributo regionale o statale per detto impianto diretto al superamento delle barriere architettoniche, potrà metterlo a disposizione del condominio stesso, onde agevolare l’approvazione della relativa delibera.
da
http://www.uppi-bologna.it/images/13lega/f2lega38.htm
che invito a leggere.
Mi è rimasto comunque il dubbio: se per installare l'ascensore all'interno del fabbricato bisogna che tutti i condòmini posti sulla stessa linea sacrifichino una porzione della propria unità immobiliare, si può obbligare un dissenziente a cedere obbligatoriamente parte del suo appartamento perché la maggioranza qualificata ha approvato l'installazione dell'ascensore?
Penso agli appartamenti del piano terra/rialzato che sono i meno interessati alla costruzione dell' ascensore. Qui si parla di approvazione e ripartizione della spesa ma non di esproprio.