Rovald

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Salve a tutti. La mia questione è un po' complicata. Mio padre deceduto l'anno scorso durante la guerra a 19 anni si era sposato. Con questa signora non ha avuto figli e poi nel 1956 ha incontrato mia mamma e hanno iniziato una convivenza durata per oltre 40 anni. Da questa seconda unione siamo nati io e mio fratello e per essere riconosciuti mio padre aveva chiesto alla moglie l'autorizzazione. La signora in questione non ha mai concesso il divorzio. Nel 2008 muore e io vengo a sapere che mio padre avrebbe fatto una rinuncia della sua quota di eredità lasciando tutto al fratello della moglie. Mio padre muore l'anno scorso e noi scopriamo che è stata fatta una successione facendo passare la signora per nubile grazie anche ad errori nei certificati del comune del Piemonte in cui c'era scritto che era nubile. Peccato che non è stato tenuto conto di un matrimonio regolarmente registrato. Io e mio fratello non abbiamo mai firmato nulla per rinunciare la rappresentazione. E della rinuncia fatta da mio padre non vi è alcuna traccia tanto è vero che io non sono riuscita neppure ad accedere alla copia della successione perché atto privato. Cosa fare? Tenete presente che mio padre ha versato alla signora fino alla morte di questa somme di denaro. E abbiamo scoperto che la signora aveva quote di appartamenti e terreni. Grazie e scusate la lunghezza del post.
 

Franz

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attenzione = se il padre ha fatto rinuncia all'eredità della sua prima moglie, il diritto di accettarla NON si trasmette ai suoi figli

questo diritto si prescrive in 10 anni, e quindi siete in tempo, ma occorreva che il padre non facesse rinuncia...avendola fatta, il diritto di rappresentazione si è estinto....se serve posso mettere i riferimenti normativi
 

Franz

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correggo perchè ho leggermente frainteso la domanda =

allora, ci sono 10 anni di tempo per subentrare per rappresentazione al padre che rinuncia ad una eredità, quindi dovete trovare i vari documenti, per poi iniziare una causa di riduzione della eredità verso il fratello...vostro padre aveva diritto come quota di eredità legittima ad almeno il 50 % del patrimonio lasciato

aggiungo che quando un soggetto rinuncia ad una eredità, può sempre cambiare idea, a patto che nel frattempo la sua eredità non sia passata ad altri...quindi se vostro padre fosse ancora vivo non potrebbe cambiare idea, mentre voi come figli potete subentrargli per rappresentazione, non avendo firmato una rinuncia all'eredità spettante a vostro padre, giunta a voi per rappresentazione
 

Rovald

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Ti ringrazio ma purtroppo non è così. Mio padre ha rinunciato alla sua quota di eredità dalla moglie dalla quale non era separato o divorziato e dalla quale non aveva figli. Io e mio fratello siamo figli naturali di una relazione quarantennale con nostra madre (deceduta nel 98) che però non è mai stata regolarizzata perché la moglie legittima non gli ha mai concesso il divorzio. Per cui mio padre senza informare me è mio fratello ha rinunciato. E per la rappresentazione noi non possiamo subentrare perché funziona in linea diretta con la de cuius. Quindi noi eravamo in linea diretta con mio padre ma non con sua moglie. Quindi a mio padre sono succeduti il fratello della moglie e ora visto che anche lui è morto i suoi figli. Spero di essere stata chiara. Grazie comunque.
 

Franz

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premesso che per il divorzio non è necessario il consenso del coniuge, perchè l'altro coniuge può facilmente ottenerlo azionando causa, la rappresentazione funziona in linea retta coi genitori, e non importa se l'eredità proviene da altra persona, ossia da donna che non è vostra madre

creditori ed eredi legittimari possono intervenire in caso di rinuncia del debitore/genitore, subentrando al posto suo

quindi voi figli potete subentrare per rappresentazione a vostro padre, a meno che................forse dovevate farlo subito in successione, perchè forse non esiste la regola dei 10 anni...questa è una regola che non conosco bene, ma, ripeto, un figlio ha diritto a subentrare per rappresentazione in qualsiasi eredità rinunciata dal padre

ultima cosa = se per caso la moglie del padre aveva fatto testamento in favore esclusivo del fratello, e se vostro padre ha rinunciato alla azione di riduzione della sua quota di eredità legittima(50 %), allora si, in questo caso i figli non possono fare niente, perchè la rinuncia ad una azione di riduzione NON si trasmette ai figli
 

Rovald

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Dunque la richiesta di divorzio da parte di mio padre era stata fatta nel 1987. La signora per concedere voleva circa 50 milioni di allora e mio padre non li aveva e l'avvocato disse allora che o pagava o rischiava di andare alle lunghissime con notevole esborso. Non esiste testamento da parte della signora. A me in molti hanno detto che la rappresentazione nel nostro caso non è valida perché non siamo in linea diretta con la de cuius. Lui ha rinunciato e il primo in linea retta era il fratello. Quindi la parte di eredità è andata al fratello.
 

Franz

Membro Attivo
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si, è vero, la rappresentazione opera solo per i figli dei genitori ed i figli dei fratelli, ma l'eredità deve provenire da parenti in linea retta o collaterale...è scritto qui =

Rappresentazione

>>>> In altre parole bisognerà vedere se la persona che non ha voluto o potuto accettare l’eredità era un discendente, anche figlio adottivo, del de cuius (e quindi c’era un rapporto di parentela in linea retta) o era fratello o sorella del de cuius (quindi parentela in linea collaterale).
Solo in questi casi i discendenti di questi parenti succederanno per rappresentazione, mentre se il rapporto di parentela con il de cuius era di altro tipo, per es. un ascendente del de cuius che non ha potuto o voluto accettare l’eredità, non si avrà rappresentazione e si applicheranno le normali regole previste per la successione.<<<<

però so per certo che invece i creditori possono intervenire in caso di rinuncia all'eredità...qualsiasi eredità...ora mi informo meglio

la verità probabilmente è che se un genitore rinuncia ad una eredità che non proviene da parenti in linea retta o collaterale, oppure se di fronte ad un testamento che lo esclude da eredità legittima rinuncia alla azione di riduzione, in entrambi i casi i figli non possono fare niente
 

Franz

Membro Attivo
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questo è quanto ho potuto sapere, in base alla risposta di un avvocato su answer=

1)la rappresentazione non opera nel caso vostro, perchè l'eredità proviene da donna che non è vostra parente diretta o collaterale

2)se però il fratello della donna non esisteva, e se vostro padre era l'unico erede, allora potevate subentrarvi, dopo sua rinuncia
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scusami Franz ho letto male la domanda, per rispondere a tante alla fine non ho prestato attenzione.
Nel caso di specie non opera la rappresentazione perché i figli del padre non hanno alcun rapporto con la madre. Non sono soggetti indicati nell'art. 468. Bisogna partire dal de cuius che è la madre. Il marito rinuncia.
Il rapporto di discendenza diretta ex art. 468 non lo dobbiamo vedere in relazione al padre ma in relazione alla madre, perché il de cuius è la madre e non il padre!
E' vero quello che dice l'anonimo della parificazione dei figli legittimi e naturali ma i figli del padre non sono figli della signora defunta, non sono né figli legittimi né naturali, proprio non sono suoi figli.
Quindi NON opera la rappresentazione.
Di conseguenza si applica l'art. 522 codice civile che dice questo:

Nelle successioni legittime [565 c.c.] la parte di colui che rinunzia si accresce a coloro che avrebbero concorso col rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione [467 ss. c.c.] e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 571.
Se il rinunziante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse
 

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