Gli accantonamenti che derivano dall' attuazione di delibere di assemblea per spese future e incerte anche se prevedibili, sono stati trattati dalla giurisprudenza in diversi modi:
La Cassazione, sentenza n. 7706 del 21/8/1996, ha disposto che questo tipo di accantonamento è legittimo, ma soltanto se deliberato all' unanimità.
Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 26/1/1994, ha ritenuto nulla la delibera di assemblea che disponeva di costituire un fondo da investire in titoli pubblici per future spese straordinarie, non determinate nè determinabili.
La Cassazione, con sentenza n. 1553 del 13/2/1988, ha invece riconosciuto la legittimità di un fondo di riserva deliberato a maggioranza (Ai sensi del secondo comma dell' art. 1105 del Codice Civile) e costituito con i canoni di locazione provenienti da alcuni locali condominiali comuni.
Infine, si rileva che il Tribunale di Roma, con sentenza del 22/5/1986, ha stabilito che l' assemblea non può chiamare un condòmino a partecipare alla costituzione di un fondo avente lo scopo di fronteggiare la sua morosità e le spese di una causa avviata per questo motivo nei suoi confronti.
L' amministratore, se autorizzato dall' assemblea, ha il potere/dovere di chiedere i fondi nei modi e alle scadenze deliberate dall' assemblea.
Egli può utilizzare i fondi comuni per pagare i debiti della comunità residenziale, e ne deve rendere conto all' assemblea in modo contabilmente corretto.
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Buona giornata, e buona S. Pasqua 2011