Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
...
- Io ho acquistato nel 2000
- Il fabbricato del vicino (edificato posteriormente al mio) è posto a m. 9.50, ed è stato condannato ad arretrare di 50 cm.
A questo punto, considerato che il vicino ha iniziato la lite e che il giudizio non ha preso in considerazione la non regolarità urbanistica del fabbricato del vicino come mi consigliate di procedere ?

Mi rimangono delle perplessità.

Per quale motivo il tuo vicino avrebbe iniziato la lite?

Da quel che spieghi entrambi gli edifici sono presenti da almeno 20 anni prima l'inizio della lite...e il tuo (edificato per primo) è l' unico a non aver rispettato la distanza dal confine.

...All'inizio del giudizio (2009)

- Mio edificio costruito negli anni 40
- Edificio del vicino negli anni 70/80 (appare solo dall'aereofoto del 1989)
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
se la costruzione con le vecchie normative delle costruzioni, era a posto non puoi pretendere che sia a posto con le normative (nuove) attuali, altrimenti sarebbe da demolire il 90% dei fabbricati
Purtroppo non si scappa la legge 380/2001 - art 36 - è tassativa, per sanare occorre la doppia conformità urbanistica: al momento in cui si è commesso l'illecito e quando si denuncia l'illecito. Certo che molti edifici dovrebbero essere demoliti, i proprietari in buona fede non lo suppongono nemmeno; sto seguendo alcuni abusi in tribunale che iniziano sempre su denuncia del confinante; quando mi chiamano per sollevare questioni al confinante chiedo sempre e verifico la conformità degli immobili del denunciante onde evitare di darsi la " zappa sul piede"..
 

kenzen

Membro Attivo
Proprietario Casa
a) per quanto riguarda i motivi della lite da parte del vicino essi attengono più a problemi psichiatrici che a questioni legali ed urbanistiche.
b) Il mio fabbricato è stato costruito (anni 40) in assenza di PRG rispettando comunque le distanze dai confini in quanto appartenente ad un unico grande lotto successivamente frazionato (anni 50) da cui derivano sia il mio che quello del vicino.
c) Il Giudice riguardo l'usocapione ha espressamente sentenziato: "... non si può quindi ritenersi usocapito il diritto di tenere la costruzione a distanza inferiore ...".
A questo punto non posso che ritenermi soddisfatto dalle risposte che mi avete gentilmente concesso. Grazie.
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
I fabbricati devono rispettare le distanze previste dal piano urbanistico vigente. In assenza delle stesse il codice civile impone m 1,50 dal confine e m 3,00 fra fabbricati. Notoriamente nelle zone agricole il distacco minimo è di m 10,00 dal confine, corrispondente a m 20,00 fra fabbricati. L'arretramento dalla strada pubblica è di m 15,00. Va da se che se i due confinanti si accordano i due fabbricati possono essere costruito sul confine, ovvero uno sul confine e l'altro a m 20,00. Evidentemente questo accordo deve essere sottoscritto dalle parti e depositato presso l'ufficio tecnico comunale. Il distacco dal confine non è usucapibile in quanto vincolo urbanistico, mentre potrebbe esserlo il distacco degli alberi, vincolati al codice civile.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
...Il distacco dal confine non è usucapibile in quanto vincolo urbanistico, mentre potrebbe esserlo il distacco degli alberi, vincolati al codice civile.

La cosa merita una distinzione:

1- è assodato che si possa acquisire per usucapione il diritto a costruzioni poste a distanze inferiore nei confronti fra privati...perchè in tal senso vi è pure recente sentenza di Cassazione:
il difetto di concessione edilizia della costruzione esula dal giudizio che attiene al rispetto della disciplina delle distanze la cui disposizioni attengono alla tutela del diritto soggettivo del privato e, d'altra parte, tale diritto non subisce alcuna compressione per il rilascio della concessione stessa, trattandosi di provvedimento amministrativo che esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico tra l'amministrazione ed il privato che ha realizzato la costruzione. Consegue che la mancanza di detto provvedimento autorizzativo non può neppure incidere sui requisiti del possesso "ad usucapionem", in linea, fra l'altro, con la sentenza di questa Corte n. 594/1990 (citata dal giudice di appello), laddove si afferma che l'esecuzione di una costruzione in violazione delle norme edilizie da luogo ad un illecito permanente e la cessazione della permanenza è determinata, fra le altre cause, dal decorso del termine ventennale utile per l'usucapione del diritto di mantenere la costruzione nelle condizioni in cui si trovaConformemente a tale precedente giurisprudenziale, in più recenti pronunce di questa sezione è stato affermato il principio che, in materia di violazione delle distanze legali tra proprietà confinanti, deve ritenersi ammissibile l'acquisto per usucapione di una servitù avente ad oggetto il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore a quella fissata dalle norme del codice civile o da quelle de regolamenti e degli strumenti urbanistici (Cass. n. 4240/2010; n. 22824/2012) (Cass. 18 febbraio 2013, n. 3979)

2-permane la contestabilità da parte della PA sul mancato rispetto...ma allora nel caso specifico, dove si prevede distanza di 5 metri dal confine, andrebbe demolito l' edifico posto a 3,6 metri....e non il successivo posto a 6.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
certe costruzioni devono essere fatte a confine, altrimenti perdi il diritto di costruire e avvantaggi il vicino ad usufruirne di tale spazio
 

Gianco

Membro Storico
Professionista
Dimaraz, concordo! Evidentemente, va perseguito colui che non ha rispettato la distanza dal confine, posto che precedentemente non avesse imposizioni differenti.
Conosco una deroga particolare che hanno adottato a Quartu: se il lotto edificabile non ti permette di utilizzare il volume realizzabile, ti permettono di derogare fino a ridurre la distanza fino a quella prevista dal C.C..
 

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