kenzen

Membro Attivo
Proprietario Casa
Desideravo un parere degli esperti su una sentenza che mi ha visto in causa.
Premessa: Vengo citato in giudizio da un mio confinante per problemi relativi al confine e distanze. Nella riconvenzionale chiedo l’arretramento del fabbricato del vicino in quanto:
a) Abusivo
b) Edificato a distanza inferiore a quelle di legge
All'inizio del giudizio (2009) le norme comunali sulle distanze prevedevano 5m. dal confine e 10 m. dai fabbricati. Nel corso del giudizio (2011) sono state modificate le norme 10 m. per entrambe le distanze.
Durante la CTU viene accertato che il fabbricato non possiede titolo edilizio ed è posto a 9,50 m. dal fabbricato e 6 m. dal confine. Nella sua relazione il CTU (2014) dichiara che le norme vigenti prevedono una distanza di 10 m. dalle costruzioni e dai confini.
Il Giudice nel 2015 sentenzia:
a) Che l’immobile sia abusivo non è rilevante ai fini del giudizio;
b) Che il CTU abbia indicato in 10 ml. la distanza dal confine prevista dalle norme sia un refuso in quanto negli atti depositati (2009) uno stralcio del (vecchio) regolamento comunale indica 5 ml.
c) Condanna il mio vicino all'arretramento ad una distanza maggiore di 10 m. dal mio fabbricato.
Quindi il Giudice non si fida del CTU e fa riferimento ad un vecchio documento con norme non più in vigore.
A mio parere il giudice avrebbe dovuto condannare il vicino all'arretramento a 10 m. dal confine e non solo dal fabbricato.
Secondo il vostro parere la sentenza è corretta ?
Se in corso di causa vengono modificate le norme quale di esse devono essere applicate ? Quelle in vigore al momento della citazione o quelle in vigore adesso ?
Nel caso vi sia stato un errore del Giudice come mi proponete di procedere ?

Grazie.
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
Non capisco perchè tu vieni citato in giudizio dal confinante dato che la violazione delle distanze l'ha fatta il confinante.
  • Se la causa verteva la violazione delle distanze mi sembra corretto che non è rilevante ai fini della causa l'abusività dell'immobile.
  • Mi sembra strano che la distanza dal confine debba essere di 10 metri, in quale zona urbanistica risiede l'immobile? Comunque al distanza da verificare dal confine è quella relativa allo strumento urbanistico in vigore al momento della costruzione dell'immobile abusivo ( 5 metri ?).
  • Perchè il Giudice condanna a una distanza maggiore di 10 metri non lo capisco, 10 metri è la distanza da rispettare tra fabbricati; maggiore di quanto? che senso ha?
  • la sentenza prevede la demolizione di una porzione dell'immobile abusivo, il problema della regolarizzazione della porzione non soggetta a demolizione per violazione della distanza tra fabbricati sarà da vedere con il Comune: l'eventuale sanabilità dovrà rispettare le norme in vigore al momento della costruzione e le norme in vigore al momento che si inoltra il permesso di costruire in sanatoria.
  • se non sei soddisfatto puoi ricorrere in appello, cosa che probabilmente farà il confinante se non altro per dilazionare i tempi della demolizione, Tieni presente che se effettivamente c'è la violazione dei 10 metri tra fabbricati non è sanabile in alcun modo, necessita solo la demolizione.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Concordo con quanto detto da RaffaeleMaria...ma non vorrei che la descrizione fosse parziale e/o "fallata"...perchè da un lato spieghi come il Giudice abbia dichiarato (correttamente) la non applicabilità di quelle che sembrano le norme attuali (10 metri dal confine piuttosto che 5)...ma poicondanni ad arretrare fino a 10 metri dal confine.

Par di capire che pure per il tuo edificio non siano rispettate le distanze visto che tra i 2 edifici ci sono 9,6 metri ma quello del vicino sia posto a 6 metri dal confine.
Ne deriva che il tuo è costruito a 3,6 metri piuttosto che a 5.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Quindi il Giudice non si fida del CTU e fa riferimento ad un vecchio documento con norme non più in vigore.
Di solito il Giudice incarica il CTU e gli pone dei quesiti. Il CTU dopo aver esperito tutti gli accertamenti deve rispondere ai quesiti che gli ha risposto il Giudice.
Ora se si è verificata questa situazione le ipotesi sono due: o il Giudice ha posto male le domande lasciando spazio al CTU di esprimere pareri non richiesti, oppure che il CTU abbia ecceduto di zelo ed abbia espresso pareri che non gli erano stati richiesti.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Nel corso del giudizio (2011) sono state modificate le norme 10 m. per entrambe le distanze.
Cioè, attualmente, ci devono essere 10 m di distanza dal confine per entrambi i fabbricati quindi la distanza tra loro diventa 20 m.

Se il regolamento edilizio fissa le distanze non solo tra le costruzioni ma anche delle stesse dal confine in questo caso chi costruisce per primo , tra i due confinanti , lo può fare solo ad una distanza superiore del limite indicato dal regolamento . Invece se il regolamento edilizio consente anche di costruire sul confine (in aderenza o in appoggio) è valido il principio della prevenzione e chi costruisce per primo ha tre possibilità per edificare : 1) costruire sul confine: di conseguenza il vicino potrà costruire in aderenza o in appoggio (pagando per tale evenienza, ai sensi dell’art. 874, la metà del valore del muro); 2) costruire con distacco dal confine: alla distanza stabilita dal regolamento locale o dal codice civile; 3) costruire con distacco dal confine ad una distanza inferiore alla metà di quella totale prescritta per le costruzioni su fondi finitimi salvo il diritto del vicino, che costruisca successivamente, di avanzare la propria fabbrica fino a quella preesistente, pagando il valore del suolo ; in tal caso, il vicino potrà costruire in appoggio, domandando la comunione del muro che non si trova sul confine (ed in tale ipotesi deve pagare, ai sensi dell’art. 875 del codice civile la metà del valore del muro) oppure in aderenza.
 

kenzen

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie per le risposte tutte molto precise e pertinenti.
Mi sembra di aver capito che la sentenza del Giudice è corretta in quanto le distanze dal confine da applicare sono quelle in vigore al momento della costruzione del fabbricato, e non quelle attuali. Pertanto, quando è stato edificato il fabbricato del vicino (anni 70) vigeva la distanza di 5 m. Ho capito inoltre che malgrado il fabbricato non abbia concessione edilizia ciò non sia rilevante ai fini del giudizio.
Probabilmente non sono stato chiaro nella descrizione dei luoghi, mi scuso e preciso:
- Zona Agricola;
- Mio edificio costruito negli anni 40
- Edificio del vicino negli anni 70/80 (appare solo dall'aereofoto del 1989)
- I lotti sono divisi da una stradella interpoderale
- Io ho acquistato nel 2000
- Il fabbricato del vicino (edificato posteriormente al mio) è posto a m. 9.50, ed è stato condannato ad arretrare di 50 cm.
A questo punto, considerato che il vicino ha iniziato la lite e che il giudizio non ha preso in considerazione la non regolarità urbanistica del fabbricato del vicino come mi consigliate di procedere ?
 

raffaelemaria

Membro Assiduo
Professionista
ALT. Dall'ultima precisazione di Kenzen mi pare che tutto cambia! Se il vicino ha costruito negli anni 80 ( max ) essendo trascorsi più di venti anni ha acquisito il diritto nei confronti del confinante a mantenere la sua costruzione a distanza non regolamentare, trovo strano che il Giudice stabilisca l'arretramento. Solo il Comune potrebbe intervenire ad ordinare la demolizione accampando però l'interesse pubblico cosa molto improbabile in zona agricola.
 

adimecasa

Membro Storico
Professionista
se la costruzione con le vecchie normative delle costruzioni, era a posto non puoi pretendere che sia a posto con le normative (nuove) attuali, altrimenti sarebbe da demolire il 90% dei fabbricati
 
O

Ollj

Ospite
Dicevano un tempo:
Tempus regit actum.
Attualizzando:
"Ogni atto va valutato secondo la norma vigente al momento del suo compimento" , è di ordine generale (art.11, primo comma, disp. prel.)
 

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