1giggi1

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Gino sei fumoso e non sei chiaro.
Dicci chi sei.
Il figlio del padre?
Il figlio della compagna?
Insomma, se il padre separato sposas se la compagna questo automaticamente implicherebbe un divorzio con la ex-moglie.
E' il contrario, per sposarsi deve PRIMA divorziare

La nuova compagna avrebbe diritto a 1/3 dei soldi rimanenti in caso morisse il padre. 2/3 andrebbero al figlio del padre.
Se rimane compagna non avrebbe diritto a nulla, se si sposa e il padre ha solo un figlio ad ognuno va il 50%.

accelerandola, e tenersi 1/3

Se l'accelera arrivano i carabinieri . . .

La compagna potrebbe addirittura trovare un nuovo compagno dopo la sua morte.
"Addirittura"??? Non è mica un reato avere un compagno.

Invece se il padre non si sposa i due potrebbero anche spendere assieme l'intero patrimonio dato che alla morte alla compagna non spetterebbe niente.
Lo possono spendere anche se si sposano.

Dunque, nel caso il padre sviluppasse una malattia, gli converrebbe usare i soldi per curarsi, facendo si che nessuno ci tenga alla sua morte.
Gino non ti capisco, non capisco in questa storia chi sei, non capisco dove vuoi arrivare, non si capisce cosa intendi quando scrivi. Passo e chiudo
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Insomma, se il padre separato sposas se la compagna questo automaticamente implicherebbe un divorzio con la ex-moglie.
ma quanta ignoranza in un uomo di 40 anni!!!!!! Per sposarsi bisogna essere di stato civile libero: cioè non avere vincoli sorti per aver contratto un matrimonio. Se una persona non ha ottenuto il divorzio, e quindi è tornato nello stato civile libero, e si sposa per la legge è un bigamo. In Italia, e nella maggioranza degli altri stati, non è consentita la bigamia: cioè avere in ballo contemporaneamente due matrimoni sia per gli uomini che per le donne. La bigamia (avere due consorti contemporaneamente) o la poligamia (avere più di 2 consorti contemporaneamente) è una pratica ammessa nell'Islam e vale solo per gli uomini che possono avere contemporaneamente più mogli (però bisogna dimostrare di saperle mantenere); in quegli stati le donne che hanno più mariti vengono uccise per lapidazione: cioè interrate fino al bacino in modo che non possano spostarsi e colpite con delle pietre fino a provocarne la morte.
La compagna se sposata potrebbe accettare facilmente la morte del padre, accelerandola, e tenersi 1/3.
del marito voi dire o ti sei tradito e questo signore è tuo padre?
Certo che se la nuova moglie agisce in modo di accelerare la morte del marito può finire "al gabbio" (in prigione): in Italia non si possono praticare cure ( ma anche negare le cure) che portano all'eutanasia (cioè alla morte consenziente di un soggetto ammalato di una malattia cronica terminale); se il soggetto non è ammalato di una malattia terminale provocarne la morte si chiama OMICIDIO. Se chi pratica volontariamente la morte di un soggetto è un suo legittimario ( persona che ha diritto alla quota legittima sui beni di proprietà del morto come lo sono la moglie ed i figli) può essere dichiarato indegno e quindi perdere il diritto all'eredità.
Infine, per far cessare i matrimoni di comodo, sopratutto tra vecchi maschi italiani e giovani donne dell'est europeo o asiatico ma anche dell'america latina, il cui scopo era palesemente orientato ad avere la cittadinanza italiana, la reversibilità della pensione ecc... ecc... mi sembra che lo Stato italiano abbia emanato la legge n. 94/2009 per mettere qualche paletto e rendere meno facile il matrimonio sopratutto se ci sono rilevanti differenze di età.

Dici salvo il caso in cui gli sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato. Cosa significano queste parole. Faccio difficoltà a capire.
vuol dire che il giudice, al quale si sono rivolti i coniugi, o anche uno solo dei due, per separarsi abbia sentenziato la separazione della coppia ed abbia addebitato il motivo della separazione ad una colpa di uno dei due coniugi (di solito l'infedeltà coniugale).
C'è differenza tra separazione e divorzio.
Con la separazione legale i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale
, ma ne sospendono gli effetti nell'attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. La separazione può essere legale (consensuale o giudiziale) o "di fatto", cioè conseguente all'allontanamento di uno dei coniugi per volontà unilaterale, o per accordo, ma senza l'intervento di un Giudice e senza alcun valore sul piano legale.
La separazione legale (consensuale o giudiziale) rappresenta una delle condizioni (la più frequente) per poter addivenire al divorzio.
Con il divorzio (introdotto e disciplinato con la legge 01.12.1970 n. 898) viene invece pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili (se è stato celebrato matrimonio concordatario con rito religioso, cattolico o di altra religione riconosciuta dalla Stato italiano). Col divorzio vengono a cessare definitivamente gli effetti del matrimonio, sia sul piano personale (uso del cognome del marito, presunzione di concepimento, etc.), sia sul piano patrimoniale. La cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti in costanza del vincolo matrimoniale. Solo a seguito di divorzio il coniuge può pervenire a nuove nozze.
 
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