Qualora il contribuente applichi per la prima volta la cedolare secca, avendo in precedenza assoggettato ordinariamente ad IRPEF il reddito da locazione, l'acconto relativo alla cedolare NON sarà dovuto.
... e questo torna con quanto avevo riportato della Circ. dell'Agenzia delle Entrate 20e 4 giugno 2012 .
E' proprio questo che non mi torna, invece, perchè nel 2011, anno di prima applicazione della cedolare, l'acconto lo abbiamo proprio dovuto pagare (e il saldo a nov.) ed era per il reddito della locazione del 2011 medesimo. (Quell'anno in pratica si è pagato un doppio acconto, quello della cedolare e quello calcolato nell'Unico sulla base dei redditi dell'anno precedente).nell'anno X opto per la cedolare secca e non pago nulla;
Invece per il 2012 se si optava per la cedolare secca in pratica consideravano valido l'acconto versato come IRPEF (come già detto) anche perchè di solito questo è maggiore.
Ma chi affitta per la prima volta e direttamente con cedolare, non ha già un acconto versato da poter vantare.
Qui non si fa differenza tra un contratto nuovo e uno vecchio per il quale si esercita l'opzione ora (e per il quale si è pagato acconto IRPEF). Possibile che non vi sia differenza? Preferirei sapere quale è la norma da cui ciò viene desunto.L'obbligo di versare l'acconto NON riguarda i contribuenti che optano nel 2013 per l'applicazione della cedolare secca. Essi verseranno l'imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca integralmente a saldo nel 2014.
Dite che un po' di birra fa vedere più chiaro nei misteri della cedolare?
nell'anno X opto per la cedolare secca e non pago nulla;
Quindi