mi sono pensata di fare delle riunioni informali
Ahi Ahi Ahi Signora Prof. i verbi intransitivi hanno solo la forma
attiva, poiché l'azione compiuta non ricade su un complemento oggetto, quindi non hanno la forma passiva e quella riflessiva. (Sono stato bocciato in 1^ e 2^ media, non ho finito le scuole medie eppure queste cose le sapevo).
Non c' é bisogno di fare i "carbonari" l'assemblea condominiale può essere indetta dagli stessi condomini nelle forme e nei modi previsti dal c.c. avvisando l'amministratore, la cui presenza non è indispensabile per la validità della stessa.
Tutti i condomini hanno titolo per partecipare all'assemblea, e pertanto vanno avvisati nelle forme dell'art. 66 disp. att. del Codice civile
L'assemblea non può deliberare, se non risulta che tutti i condomini sono stati invitati a parteciparvi. In proposito, l'art. 10 della
legge n. 392 del
1978 sancisce che il conduttore ha diritto di voto (in luogo del proprietario dell'appartamento) nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (cfr.
sentenza Corte di Cassazione, III sez. civ. 3 aprile
1990, n. 2762).
Per i motivi di cui prima, è ottima cosa invitare i condomini con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno. A decorrere dalla ricezione dell'avviso e la data dell'assemblea in prima convocazione devono intercorrere non meno di 5 giorni (Trib. Milano 7 maggio 1992, Sez. VIII). Si conterà quindi il giorno nel quale l'avviso di convocazione sarà stato depositato nella buca delle lettere del condomino o comunque sia entrato nella sfera di conoscibilità dello stesso fino al giorno prima dell'assemblea prevista in prima convocazione. Ad esempio, qualora l'avviso fosse stato recapitato il 1° giorno del mese, l'assemblea in prima convocazione non potrà tenersi prima del 6° giorno dello stesso mese, ovvero, potrà tenersi, ma le deliberazioni assembleari saranno annullabili ai sensi dell'articolo 1137 del codice civile su istanza dei dissenzienti o assenti, qualora non ritualmente convocati. L'assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta l'anno, per approvare il
bilancio e confermare o meno l'amministratore.
Può essere convocata in sede straordinaria ogni volta che sia necessario, dall'amministratore o da almeno due condomini, per discutere di argomenti urgenti.
Una cosa che non tutti sanno è che le assemble straordinarie, secondo la Cassazione, non devono essere retribuite a parte: esse sono già comprese nell'onorario dell'amministratore.
Ogni condomino può intervenire in assemblea in proprio oppure a mezzo di un
rappresentante. Laddove il regolamento di
condominio non preveda particolari regole, chiunque (condomino o estraneo) può essere delegato.
Dal 18 Giugno 2013 non può più essere delegato l'amministratore.
Il delegato però non può delegare a sua volta ad altri, a meno che non sia autorizzato da chi ha dato la delega. Il condomino è rappresentato
in toto dal delegato, a meno che la delega non contenga, insieme alle istruzioni, anche dei limiti. Ad ogni effetto di
legge, il condomino rappresentato è come se fosse presente.
Ai fini della validità della delibera, è sufficiente raggiungere la maggioranza dei
millesimi (e dei condomini presenti). La validità delle delibere si estende a tutti i condomini, anche quelli assenti o in disaccordo (ferma restando la facoltà di impugnare la delibera). Le norme relative alla validità della costituzione dell'assemblea e alla validità delle delibere sono inderogabili (art. 1138 Codice civile). Ogni condomino, assente o dissenziente, può impugnare la delibera entro 30 giorni, ex art. 1137 c.c. I 30 giorni decorrono dalla data dell'assemblea, per i presenti e dissenzienti, e dalla data della ricezione del verbale per gli assenti. Tale termine di decadenza non si applica alle assemblee non annullabili ma
nulle.