forse, per cercare di essere sintetico, non mi sono spiegato bene.
Se il nuovo amministratore NON è stato nominato rimane in prorogatio il vecchio e si può procedere ex art 66 ddaa per nominarne uno nuovo. Ma in questo caso non sarebbe stato prospettato il problema del passaggio di consegne... a meno che non vogliano far restituire i documenti "al condominio". Non è possibile, ma spesso la richiesta viene fatta...
Se invece il nuovo amministratore è stato nominato, sarà lui a doversi attivare per il passaggio delle consegne con il vecchio, ricorrendo se necessario all'art. 700 c.p.c.
Ma in questo caso una nuova assemblea straordinaria convocata in base all'art. 66 ddaa è assolutamente superfluo e inutile. Che cosa andrebbero a deliberare? le date del passaggio (già deliberate, se non frainteso) che poi l'amm. dimissionario non rispetterà? Il ricorso all'art. 700 da parte del nuovo amministratore?
Se il nuovo amministratore NON è stato nominato rimane in prorogatio il vecchio e si può procedere ex art 66 ddaa per nominarne uno nuovo. Ma in questo caso non sarebbe stato prospettato il problema del passaggio di consegne... a meno che non vogliano far restituire i documenti "al condominio". Non è possibile, ma spesso la richiesta viene fatta...
Se invece il nuovo amministratore è stato nominato, sarà lui a doversi attivare per il passaggio delle consegne con il vecchio, ricorrendo se necessario all'art. 700 c.p.c.
Ma in questo caso una nuova assemblea straordinaria convocata in base all'art. 66 ddaa è assolutamente superfluo e inutile. Che cosa andrebbero a deliberare? le date del passaggio (già deliberate, se non frainteso) che poi l'amm. dimissionario non rispetterà? Il ricorso all'art. 700 da parte del nuovo amministratore?